Tar Lombardia annulla sanzione a sala gioco: 'Non c'è recidiva'
Il Tar Lombardia accoglie ricorso di una sala gioco contro sospensione del funzionamento degli apparecchi decisa dal Comune di Milano, mancano riferimenti a 'gravità della violazione'.
Scritto da Fm
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“È indubbio che nel corso degli anni sono state accertate numerose violazioni della disciplina degli orari, tuttavia nel provvedimento, dopo aver richiamato il controllo del 2023 e la diffida del 2020, la condotta della società viene qualificata come 'abuso del titolo autorizzatorio', senza rappresentare né la particolare gravità, né i presupposti della recidiva.”
Ad evidenziarlo è il Tar Lombardia, in una sentenza con cui accoglie il ricorso della società titolare di una sala dedicata al gioco lecito contro il Comune di Milano per l''annullamento del provvedimento avente ad oggetto la “sospensione del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6 del Tulps, emesso e notificato nell'estate del 2024.
Secondo i giudici amministrativi meneghini, “indipendentemente dall’interpretazione della disposizione, cioè se la particolare gravità e la recidiva siano ipotesi distinte e/o alternative, nel provvedimento non c’è alcun riferimento alla gravità della violazione: tale presupposto non può certamente ritenersi dimostrato con il solo richiamo alla diffida del 2020, ovvero, come afferma la difesa al Comune, con il richiamo al rapporto della direzione Sicurezza urbana – Corpo di polizia locale, nel quale il verbalizzante si limita a descrivere il fatto ('gli apparecchi all’interno del locale erano funzionanti, con 8 avventori intenti a giocare')”.
Per il Collegio inoltre non può “essere presa in considerazione l’articolata elencazione delle violazioni contenuta nella memoria difensiva del Comune, costituendo questi richiami una integrazione postuma della motivazione provvedimentale operata attraverso scritti difensivi, da ritenersi inammissibile, conformemente a costante giurisprudenza. Quanto alla recidiva, nel provvedimento si richiama il verbale di accertamento redatto a seguito del sopralluogo del 2023, nonché la diffida del 2020, ma non vi è alcun riferimento alle precedenti violazioni commesse nel corso dell’anno, per cui si deve escludere anche la possibilità di ricondurre la violazione in oggetto all’ipotesi della recidiva”.
Accolto il ricorso, il Tar ha anche annullato la sanzione impugnata, "fatti salvi gli ulteriori provvedimenti adottati dal Comune di Milano".