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Tar Lombardia: 'Limiti orari al gioco? Non è proibizionismo'

09 agosto 2022 - 14:31

Il Tar Lombardia ribadisce la liceità delle ordinanze sindacali che limitano gli orari del gioco ricordando le finalità di tutela della salute pubblica, specie quando si tratta di apparecchi.

Scritto da Redazione
Tar Lombardia: 'Limiti orari al gioco? Non è proibizionismo'

“L’ordinanza impugnata e il presupposto regolamento appaiono sorretti da un’adeguata istruttoria, che giustifica la misura adottata. D’altro canto, allo stato attuale delle conoscenze, non sembra irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perché non si tratta di introduzione di una sorta di 'proibizionismo', che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari e di particolari fasce orarie a più alta fruibilità di esercizi di gioco”.

Lo sostiene il Tar Lombardia, pronunciandosi in merito al ricorso proposto da un noleggiatore di apparecchi da gioco, operante nell’ambito del Comune di Valganna, in provincia di Varese, dove dal dicembre 2018 vige il “Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo” propedeutico al varo di un'ordinanza sindacale che ha disposto l’interruzione del gioco nelle fasce orarie 7.30-9.30, 12-14 e 19-21.

 

“Quanto alla censura con cui la ricorrente lamenta la disparità di trattamento con altri tipi di gioco, va osservato che gli apparecchi automatici per il gioco (le c.d. slot machine e video lottery) comportano una 'relazione' diretta con il giocatore, e la loro modalità di utilizzo – senza intermediazione alcuna - favorisce il gioco compulsivo, diversamente da altre forme di gioco lecito (si pensi al gioco del lotto o ai c.d. gratta e vinci)”, si legge nella sentenza del Tar Lombardia. “La dedotta disparità di trattamento postula quindi una identità di effetti, quanto all’incentivo al gioco patologico, che non si ravvisa tra le diverse tipologie di giochi leciti e dunque tra le relative discipline di fruizione. Proprio le differenti modalità di fruizione delle diverse tipologie di gioco lecito giustificano una diversa disciplina volta a contenere fenomeni di ludopatia”.
 
Per i giudici amministrativi, infine, “l’ordinanza impugnata disciplina ambiti sui quali sussiste la competenza del sindaco ai sensi della normativa applicabile, sicché non può essere lamentata la disparità di trattamento in relazione ad ambiti estranei alla predetta competenza, quali i giochi on line. La parità di trattamento invocata dalla parte ricorrente si risolverebbe nell’impossibilità per le amministrazioni comunali di arginare il fenomeno del gioco patologico a tutela delle fasce più esposte della comunità locale, anche con riferimento alle tipologie di gioco per le quali la legge riconosce loro facoltà di intervento”.
 

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