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Tar Lombardia: 'Limiti orari, Comuni non penalizzino attività di gioco'

27 maggio 2021 - 10:58

Innovativa sentenza del Tar Lombardia: la riduzione degli orari di gioco non deve mai spingersi fino al punto da cancellare il valore economico della concessione.

Scritto da Fm
Tar Lombardia: 'Limiti orari, Comuni non penalizzino attività di gioco'

Per prevenire il Gap i Comuni possono adottare una disciplina restrittiva dell’attività di gioco, in particolare attraverso lo strumento della regolazione degli orari?


Questa la domanda attorno alla quale ruota una nuova sentenza del Tar Lombardia, che finisce per dare ragione ad una società titolare di licenza ex art. 86 del Tulps per la gestione di slot nonché installatore e gestore di tale tipologia di apparecchi presso una pizzeria di Arcene, ricorrente contro l'ordinanza con cui il sindaco della cittadina in provincia di Bergamo ha interrotto le attività di gioco del territorio nelle fasce orarie 7.30-9.30, 12.30-14.30, 23.00-01.00, adeguandosi alle indicazioni della circolare della Prefettura di Bergamo che ha suggerito di contenere le fasce di interruzione entro il limite di 6 ore fissato dalla Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti locali nell’intesa del 7 settembre 2017.

I giudici amministrativi, accogliendo il ricorso della società - rappresentata dall'avvocato Massimo Piozzi - e annullando l'ordinanza impugnata, sottolineano una serie di aspetti che potrebbero costituire un interessante precedente nei ricorsi delle attività di gioco contro le ordinanze orarie.
Innanzitutto, rimarcano che la discrezionalità nella limitazione degli orari di gioco è necessariamente limitata, in quanto incide su un servizio legittimamente offerto al pubblico sulla base di una concessione dell’Agenzia dogane e monopoli, integrata per le sale giochi dall’autorizzazione comunale ex art. 86 del Tulps, e per i giochi con apparecchi Awp e Vlt dall’autorizzazione della Questura ex art. 110 comma 6 del Tulps. In altri termini, vi è un sistema di controlli a monte che attribuisce ai gestori dell’attività di gioco un’aspettativa tutelabile a svolgere un’attività economicamente remunerativa, e al pubblico un’aspettativa parimenti tutelabile ad accedere alle diverse tipologie di gioco con modalità non penalizzanti.
È quindi evidente che la regolazione del gioco per fasce orarie è maggiormente giustificabile se inserita in strumenti con efficacia temporalmente circoscritta, come le ordinanze contingibili e urgenti, sul presupposto di un’emergenza sanitaria da gioco d’azzardo patologico accertata dall’autorità sanitaria. Lo strumento ordinario della regolazione degli orari ex art. 50 comma 7 del Dlgs. 267/2000 rimane certamente utilizzabile, ma deve farsi carico della necessità di rispettare l’equilibrio tra esigenze pubbliche (prevenzione della ludopatia) ed esigenze private (iniziativa economica, libero accesso al gioco). Non è poi compito dell’amministrazione perseguire finalità ulteriori, che interferiscono inevitabilmente con le preferenze individuali, come l’individuazione degli orari da dedicare alle relazioni familiari".

Nella sentenza del Tar Lombardia quindi si legge: "In astratto, la decisione di limitare gli orari di alcuni giochi e non di altri non è irragionevole", il punto è "però se la riduzione degli orari di gioco sia una misura realmente necessaria per contenere il gioco d'azzardo patologico collegato agli apparecchi Awp e Vlt.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che la riduzione degli orari di gioco non deve mai spingersi fino al punto da cancellare il valore economico della concessione. Come si è visto sopra, è comunque necessario trovare un equilibrio che massimizzi l’interesse pubblico riducendo al minimo le perdite per i privati, e di conseguenza per le finanze pubbliche. Anche in presenza di una situazione di ludopatia diffusa e documentata, quindi, gli interventi limitativi devono calcolare le conseguenze negative sul fatturato dei concessionari. Per questa ragione, sono in ogni caso da preferire misure incentivanti, o accompagnate da compensazioni, come suggerisce anche l’art. 5 della LR 8/2013.
Nello specifico, non vi è nel Comune di Arcene un’emergenza sanitaria, in quanto è segnalato un solo residente in cura presso i Servizi per le Dipendenze per problemi legati al gioco d’azzardo patologico. È vero che secondo una stima vi sarebbero 120 giocatori problematici, ma la definizione di giocatore problematico riportata in calce all’ordinanza impugnata descrive con un unico parametro una condizione che normalmente è complicata da altri fattori individuali, e dunque richiederebbe un’analisi caso per caso. Inoltre, trattandosi di un numero stimato, la consistenza del fenomeno è solo ipotetica", puntualizzano i giudici.
 
Viene quindi chiamata in causa la Conferenza Unificata nell’intesa del 7 settembre 2017, che "ha dato atto del passaggio, previsto dall’art. 1 comma 943 della legge 208/2015, ai nuovi apparecchi Awp da remoto, con la conseguente possibilità di procedere verso una situazione di accesso selettivo al gioco mediante la completa identificazione dell'avventore" ed appare "chiaro quindi che l’intesa con l’Adm prevista dalla Conferenza Unificata per la distribuzione delle fasce orarie di interruzione del gioco non può essere omessa o rinviata, essendo al contrario un passaggio essenziale per stabilire se le forme di controllo individualizzato sul gioco d'azzardo patologico rese possibili dalla tecnologia più recente possano costituire un’alternativa efficace all’interruzione dell’attività di gioco. Qualora i tempi per un’intesa finalizzata a una regolazione omogenea sull’intero territorio nazionale o regionale risultino eccessivamente dilatati, è quantomeno necessario che l’Adm venga consultata dagli enti locali prima dell’introduzione di una disciplina restrittiva".
Quindi, "nell’esame dei dati forniti dall’Adm, e più in generale nella valutazione dei presupposti per l’adozione di misure limitative degli orari, devono necessariamente essere coinvolti anche i rappresentanti dei gestori delle varie attività di gioco, per comporre nel contradittorio delle parti un quadro informativo esteso a tutti gli interessi pubblici e privati rilevanti".
 
IL COMMENTO DELL'AVVOCATO PIOZZI - "Si tratta di una sentenza che affronta in maniera approfondita i diversi aspetti che riguardano il potere dei sindaci nel limitare gli orari di esercizio delle attività di gioco mediante apparecchi. L’elemento decisivo di questa decisione è stato il riconoscimento da parte del Tar Lombardia dell’insussistenza, nel caso concreto, di un’emergenza legata alla ludopatia nell’ambito del Comune interessato". Questo il commento dell’avvocato Massimo Piozzi del Centro Studi As.tro in merito alla sentenza. "Un altro elemento importante è stato quello di riconoscere la necessità di coinvolgere gli operatori di gioco nella fase decisionale preordinata alla fissazione dei limiti orari".
 

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