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Tar Piemonte: 'Gioco vietato, non provata impossibilità di delocalizzazione'

30 gennaio 2023 - 16:24

Il Tar Piemonte boccia il ricorso di una sala Vlt la cui attività è stata fermata per la vicinanza ai 'luoghi sensibili': 'non provata l’impossibilità di collocare sul territorio comunale apparecchi da gioco'.

Scritto da Fm
© Tingey Injury Law Firm / Unsplash

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Il fatto che i ricorrenti siano in possesso della licenza rilasciata dalla Questura, inoltre, non li esime dall’obbligo di rispettare gli ulteriori limiti derivanti dalle norme regionali e comunali. Lo stesso provvedimento statale, infatti, reca espressamente la seguente dicitura: 'la presente autorizzazione deve intendersi rilasciata ai soli fini di pubblica sicurezza fatte salve le limitazioni imposte da norme di legge statale, regionale o da regolamento comunale e, in particolare da quelle inerenti la nuova collocazione di apparecchi a distanza dai luoghi sensibili'”.

A rimarcarlo è il Tar Piemonte, nella sentenza (consultabile integralmente in allegato) con cui respinge il ricorso di due esercenti per l'annullamento del provvedimento con cui nel 2018 il Comune di Manta (Cn) ha ordinato la chiusura degli apparecchi da gioco installati nel loro locale e del regolamento comunale per la prevenzione del Gap approvato nel 2015 e quindi modificato per l'adeguamento alla legge regionale 2 maggio 2016, n° 9.

I ricorrenti lamentano, in tre distinti motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, chiedendo altresì il rilascio di misure cautelari ai quali i giudici amministrativi rispondono punto per punto.

Il fatto che l’attività gestita dai ricorrenti sia 'dedicata', cioè contempli solo la presenza di apparecchiature Vlt, non implica che le disposizioni della legge regionale n° 9/2016 (recante Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico, peraltro medio tempore abrogata e sostituita dalla Lrp n. 19/2021 le cui previsioni comunque, per quanto qui interessa, sono in linea con il testo previgente) e del regolamento comunale non siano ad essa applicabili”, si legge nella sentenza. “La legge regionale, infatti, pur distinguendo (all’art. 2) tra 'sale da gioco'  e 'spazi per il gioco' disciplina, all’art. 5, le distanze minime per la collocazione, con riferimento esclusivo alla mera presenza di apparecchi per il gioco (definiti come” gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931”, tra i quali rientrano quelli gestiti dai ricorrenti), senza specificare o differenziare l’operatività di tali divieti a seconda della tipologia di locale in cui gli stessi si trovano. Allo stesso modo il regolamento comunale (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente) impone il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili per tutti quegli esercizi commerciali o pubblici in possesso o meno dei titoli autorizzatori di cui agli artt. 86 e 88 del Tulps (cfr. artt. 11 e 13 del regolamento) e nei quali siano presenti apparecchi per il gioco. Il divieto di installazione di apparecchi da gioco a distanze inferiori a quelle normativamente previste, pertanto, discende direttamente dalla norma regionale, anche se sul punto i ricorrenti non argomentano”.

 

Contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, inoltre, il Collegio evidenzia che “non è stato aggiunto alcun ulteriore elenco di luoghi sensibili, rispetto alle previsioni del regolamento, ma sono solo elencati ed individuati cartograficamente i luoghi sensibili rientranti nelle definizioni dell’art.4 bis del regolamento comunale e dell’art. 5 della citata legge regionale. Sul punto il Collegio osserva, altresì, che i ricorrenti si limitano a dedurre l’impossibilità di collocare sul territorio comunale apparecchi da gioco senza però fornire alcun elemento di prova a conforto di tale affermazione. Lamentano che la delibera n. 36/2017 individuerebbe intere vie e piazze come punti sensibili. In realtà, dall’esame del testo e della planimetria allegata alla delibera, emerge che l’uso della toponomastica viaria sia solo lo strumento per individuare aree esterne di svago ed aggregazione e non per definire quali luoghi sensibili le aree corrispondenti. L’amministrazione comunale, di contro, fornisce elementi dai quali desumere che sul territorio comunale vi sono ulteriori spazi per la collocazione dell’attività commerciale di cui si controverte in luoghi compatibili. Le delibere comunali impugnate, pertanto, non effettuano alcuno smisurato ampliamento dei luoghi sensibili come lamentato dai ricorrenti”. 

Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione della legge regionale n° 9/2016 e del regolamento comunale il Tar sabaudo evidenzia che “parte ricorrente e parte resistente depositano due ricostruzioni planimetriche del calcolo del percorso tra l’ingresso dei locali dei ricorrenti e l’ingresso della casa di riposo citata come 'luogo sensibile'. Dal riscontro di tali documenti emerge che le misurazioni effettuate dall’amministrazione risultano credibili e conformi al dettato normativo. La Lrp n. 5/2016, all’art. 5, prescrive che la distanza di 300 metri dai luoghi sensibili deve essere misurata “in base al percorso pedonale più breve”. I ricorrenti contestano al comune di aver utilizzato misurazioni in linea d’aria o che utilizzano scorciatoie non praticabili. Tale rilievo non corrisponde alla realtà. Dal rilievo e dalla documentazione fotografica a corredo del sopralluogo effettuato dall’amministrazione, risulta che il percorso risulta non solo praticabile a piedi, ma anche interamente lastricato e segnalato, e che la distanza tra l’ingresso dell’attività commerciale e l’ingresso pedonale della casa di riposo è inferiore al limite legale, segnatamente pari a 288,7 metri ad altezza porta, 278,8 se misurati al primo gradino della rampa delle scale di ingresso. La misurazione effettuata dai ricorrenti, invece, conduce all’accesso carraio della struttura, ma questo non risulta essere l’unico accesso pedonale della stessa e, comunque, non è sicuramente quello più breve, valendo a tale scopo quello utilizzato dall’amministrazione”.

Per i giudici poi “ vi è piena sovrapponibilità tra le categorie di luoghi sensibili individuati dalla norma regionale e i provvedimenti comunali, giacché le aree verdi pubbliche sono definibili come luoghi di aggregazione giovanile nonché luoghi pubblici adibiti allo svago. Le amministrazioni comunali, pertanto, possono anche ampliare il novero dei luoghi sensibili purché tengano di conto del contesto e dei profili di sicurezza pubblica. Orbene, la inclusione delle aree verdi pubbliche nel contesto delle aree sensibili ben risponde a tale principio, dal momento che risulta del tutto ragionevole affiancare a scuole e case di riposo (definite direttamente dalla legge come aree sensibili) anche punti di maggior ritrovo e aggregazione delle medesime fasce di popolazione che frequentano i primi”.

Infine per il tribunale amministrativo non c'è stato alcun ritardo da parte dell'amministrazione comunale nel concedere le autorizzazioni per la sala Vlt. Andando nel dettaglio, la sentenza ricorda che “nell’argomentare il ritardo ritenuto illegittimo, i ricorrenti evidenziano che l’amministrazione era a conoscenza della loro intenzione di avviare l’attività commerciale dal marzo 2017 e, a fronte della Scia - Segnalazione certificata di inizio attività (rectius Cila - Comunicazione di inizio lavori asseverata ) del luglio 2017, i sopralluoghi si erano svolti solo alla fine di settembre 2017 e, dopo un primo procedimento non concluso, era stato avviato un nuovo procedimento a febbraio 2018, concluso con provvedimento ad aprile 2018. I termini invocati dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241/1990, potrebbero afferire alla Cila sopra citata la quale, però, inerisce ai soli profili edilizi relativi ai lavori di sistemazione dei locali. Alcuna inibizione all’attività commerciale sarebbe potuta derivare da eventuali controlli sui profili edilizi. I poteri esercitati dal Comune a seguito del sopralluogo effettuato il nel settembre 2017 (due giorni dopo l'avvio dell’attività) rientrano nei poteri di vigilanza e repressione degli illeciti previsti nella legge regionale (artt. 10 e 11 della Lrp n° 9/2016)”.

 

 

 

 

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