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Tar Piemonte conferma: 'No alla reinstallazione delle slot nei bar'

04 febbraio 2025 - 10:12

Il Tar Piemonte ribadisce che solo i titolari di esercizi di vendita di generi di monopoli, sale gioco e scommesse possono reinstallare le slot.

Scritto da Fm
Foto di form PxHere

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Dal Tar Piemonte arriva una nuova serie di sentenze relative all'applicazione della legge regionale per il contrasto del gioco patologico e in particolare la possibilità di reinstallare apparecchi nei bar.

Come si ricorderà, il legislatore regionale ha infatti previsto la possibilità per i “titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli” (comma 2), presso cui erano collocati apparecchi per il gioco dismessi in attuazione della l.r. n. 9/2016, di presentare istanza per reinstallarli nei limiti e secondo la disciplina espressamente prevista dalla legge regionale. Una possibilità che ha creato qualche difficoltà interpretativa e che ha spinto alcuni operatori a pensare che potesse valere anche per i soggetti iscritti nell’elenco Ries.

Ancora una volta però, come alla fine di gennaio, i giudici amministrativi sabaudi stroncano sul nascere ogni speranza respingono i ricorsi presentati dagli operatori dei locali generalisti, con una chiara motivazione: "In disparte la difficoltà di equiparare il rilascio di un’autorizzazione all’iscrizione ad un elenco che avviene mediante la sola verifica formale della presentazione di tutte le prescritte autocertificazioni (art. 6, comma 6, decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 9.09.2011), salvo successivo accertamento a campione della sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti iscritti (art. 11, comma 1, d.m. cit.), si deve rilevare che l’interpretazione prospettata dal ricorrente avrebbe l’effetto di estendere la legittimazione a richiedere la reinstallazione degli apparecchi per il gioco dismessi in attuazione della l.r. n. 9/2016 a tutti i soggetti presso cui tali apparecchi erano collocati (essendo obbligatoria per tutti l’iscrizione all’elenco c.d. 'Ries', cfr. art. 3 d.m. cit.), e ciò in contrasto sia con la lettera dell’art. 26 l.r. n. 19/2021 sia con la ratio della disciplina regionale.

Ed invero, l’estensione indiscriminata della legittimazione a richiedere la reinstallazione degli apparecchi per il gioco a tutti i soggetti titolari di esercizi presso i quali erano installati tali apparecchi (e come tali obbligatoriamente iscritti nell’elenco c.d. 'Ries', cfr. in particolare l’art. 3, comma 1 e comma 4, lett. b), d.m. cit.) non risulta compatibile né con la delimitazione dei soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza, individuati in modo specifico dall’art. 26 l.r. n. 19/2021 solamente nei titolari di sale da gioco e sale scommesse (comma 1) e nei titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 2), né con la finalità della legge regionale n. 19/2021 (cfr. art. 1), recante come oggetto 'Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (Gap)', la quale, sotto tale profilo, si pone in linea di continuità rispetto alla previgente disciplina della l.r. n. 9/2016 (cfr. art. 1).

Pertanto, ad avviso del Collegio, pur nella consapevolezza delle obiettive difficoltà interpretative derivanti dalla formulazione della norma in questione, deve ritenersi che l’interpretazione fornita dalla Regione Piemonte e seguita dal Comune resistente nel provvedimento impugnato – secondo la quale per 'titolari di autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli', cui fa riferimento l’art. 26, comma 2, d.l. n. 19/2021, devono intendersi i titolari di esercizi di vendita di generi di monopolio di cui all’art. 16 l. n. 1293/1957 – risulti quella maggiormente rispondente ai criteri di interpretazione della legge, letterale e teleologico, di cui all’art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale".

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