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Tar Puglia conferma stop a sala giochi: 'Troppo vicina a una biblioteca'

04 luglio 2023 - 16:22

Il Tar Puglia rigetta il ricorso di una società contro il diniego del rilascio della licenza ex art. 88 per l'apertura di una sala giochi distante meno di 250 metri da una biblioteca per ragazzi.

Scritto da Fm
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Niente da fare per il ricorso presentato al Tar Puglia da una società per l'annullamento del decreto del questore di Bari di diniego del rilascio della licenza ex art. 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza relativo alla apertura di una sala giochi basato sulla presunta mancanza del requisito della distanza da un centro polifunzionale frequentato da minori.

Per la Questura tale centro era a tutti gli effetti “un luogo sensibile ai sensi della normativa vigente ai fini del rilascio della licenza” dovendo essere qualificata come “biblioteca pubblica” e trovandosi a meno di 250 metri.

Contro tali rilievi la società obiettava che il centro polifunzionale non poteva essere annoverato fra i “luoghi sensibili” e nella categoria di biblioteche pubbliche, evidenziando “l’illegittimità dell’affidamento di tale servizio nei confronti di un soggetto privo dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dello stesso” -  per cui “ancor più vistosamente, in tesi, appariva illegittimo il diniego autorizzativo opposto nei confronti della parte ricorrente” - e che “non era attivo al momento di definizione dell’istanza”.

I giudici amministrativi però confermano la decisione della Questura di Bari: “Al fine di fugare ogni possibile dubbio in merito alla esatta individuazione della distanza intercorrente tra i due luoghi di cui si discute, questo Collegio ha disposto apposita procedura di verificazione sul punto. Le risultanze dell’indagine istruttoria confermano quanto già accertato dai competenti uffici di Polizia locale, per cui la distanza intercorrente tra il centro polifunzionale e il luogo in cui parte ricorrente richiedeva licenza di apertura di sala giochi è inferiore a 250 metri.

Ne consegue la fondatezza nel merito del provvedimento impugnato e la non accoglibilità di tutte le censure svolte in relazione al tema della distanza dal 'luogo sensibile' per come indicato nel provvedimento impugnato.

Né tanto meno possono essere accolte le censure relative alla asserita disparità di trattamento tra la richiesta di licenza per apertura di una sala giochi da parte della società ricorrente e la precedente autorizzazione concessa nei confronti di altra sala giochi, contigua rispetto a quella della parte ricorrente stessa, la quale, in tesi, si sarebbe trovata ad una distanza minore dal centro polifunzionale di cui si discute.

È notorio che la valutazione di una disparità di trattamento fra situazioni uguali o assimilabili in ambito amministrativo necessita conseguentemente di una prova rigorosa sulla effettiva sussistenza di quella congrua similitudine di fattispecie che avrebbe imposto un trattamento provvedimentale identico.

Nel caso in esame, nulla è stato prodotto sulla posizione amministrativa dell’altra sala giochi in modo da rendere documentalmente provata tale asserita disparità”.

 

 


 

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