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Tar Sardegna: 'Lecite chiusure sale gioco per violazione dei limiti orari di Sassari'

16 gennaio 2024 - 17:22

Il Tar Sardegna boccia una serie di ricorsi presentati da esercenti che si sono visti chiudere le sale gioco per alcuni giorni per la violazione reiterata dei limiti orari disposti dal Comune di Sassari nel 2017.

Scritto da Fm
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Con una lunga serie di sentenze, il Tar Sardegna torna a pronunciarsi sull'applicazione delle ordinanze varate nel 2017 dal sindaco di Sassari volte a disciplinare gli orari di accesso alle sale gioco.

Oggetto del contendere dei ricorsi presentati da alcuni operatori del comparto sono i provvedimenti con cui il Comune ha disposto la chiusura temporanea di alcune attività, dopo aver accertato, più volte, il mancato rispetto delle fasce orarie consentite: “dalle 10 alle 13 e dalle ore 16 alle ore 23 di tutti giorni, festivi compresi” per i locali “promiscui” e “dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 18 alle ore 1 del giorno successivo (giorni festivi compresi)” per quelli dedicati esclusivamente al gioco, di cui all’art. 88 del Tulps.

Per il Collegio le motivazioni proposte non sono condivisibili. Anzi, vanno ribaditi innanzitutto la legittimità delle limitazioni orarie poste dal Comune e anche l’esercizio del potere sanzionatorio attraverso i suoi dirigenti. “È sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza per cui in materia di commercio, benché l'art. 22 d.lgs. 114/1998 individui il sindaco come Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative per la violazione della relativa disciplina, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 267/2000 (testo unico delle disposizioni sugli enti locali), tale competenza è stata devoluta ai funzionari dirigenti dall'art. 107 d.lgs. 267/2000, il quale dispone che solo i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, attribuendo ai dirigenti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra quelle del segretario o del direttore generale”.

Il Tar Sardegna quindi ricorda che il Consiglio di Stato, proprio in relazione all’ordinanza del Comune, ha già rilevato che “l’art 7 bis d. lgs 267/2001 si limita a prevedere la cornice edittale del potere sanzionatorio, ma non vieta l’introduzione di sanzioni in misura fissa, purché comprese entro i limiti previsti. Né può sostenersi che vi sia una qualche violazione dell’art. 16 l. 689/81 citato, in quanto tale disposizione non impedisce che si addivenga al pagamento in misura ridotta anche qualora la sanzione sia prevista in misura fissa” (Cons. Stato, n. 10581/2023)”.

Per i giudici amministrativi cagliaritani poi “non può trovare neppure accoglimento la censura inerente alla violazione dei principi di buona fede dell’azione amministrativa e del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione, del concetto di reiterazione della violazione e di correlazione tra provvedimento sanzionatorio e violazione ed in ultimo del principio del ne bis in idem essendo le ordinanze di sospensione dell’attività riferite ad un unico segmento temporale. La tesi infatti non è condivisibile, pretendendo l’applicazione di una logica non pertinente alla materia in esame, laddove è sufficiente ad affermare la legittimità, sotto il profilo contestato, delle ordinanze di sospensione, il riscontro delle violazioni accertate a cui si riconnettono le sanzioni interdittive. È dunque logico e coerente con la natura del potere esercitato che le violazioni accertate con i singoli verbali da parte della Polizia municipale abbiano originato una pluralità di provvedimenti sanzionatori”.

In allegato il testo integrale di una delle sentenze del Tar Sardegna.

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