Tar Sicilia: ‘Gioco, comunicare avvisi su revoca autorizzazioni’
“Poiché l’amministrazione non ha addotto alcuna motivazione di particolare urgenza, che l’avrebbe potuta esentare dall’obbligo di legge di inviare tale avviso – urgenza invero difficilmente ravvisabile a fronte del fatto che il procedimento penale la cui esistenza ha costituito la ragione della revoca, pende da diversi anni – non appare discutibile che l’amministrazione resistente ha omesso il doveroso avviso di avvio del procedimento di revoca, in violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, e che il provvedimento impugnato è quindi illegittimo”.
Lo evidenzia il Tar Sicilia, rispondendo al ricorso di un esercente, rappresentato dall’avvocato Valentina Castellucci, per l’annullamento del provvedimento con il quale la Questura di Trapani nel 2017 ha rigettato l’istanza per il rilascio della licenza di raccolta delle scommesse ex art. 88 Tulps presentata dal predetto e contestualmente revocato le licenze di Pubblica sicurezza ex art. 86 ed ex art. 88 rilasciate dal Commissariato di Pubblica sicurezza di Alcamo nel 2006 e dalla Questura di Trapani nel 2011 per lo svolgimento dell’attività di sala giochi e Vlt.