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Tar: 'Gioco, luoghi sensibili non possono coincidere con intere aree'

27 aprile 2021 - 11:37

Il Tar Toscana accoglie ricorso di un operatore contro la sospensione dei lavori per l’apertura di una sala gioco disposta dal Comune di Poggibonsi perché in contrasto con il piano operativo comunale.

Scritto da Fm
Tar: 'Gioco, luoghi sensibili non possono coincidere con intere aree'


"I 'luoghi sensibili' ulteriori non possono farsi coincidere con intere aree del territorio comunale, inevitabilmente comprensive di una pluralità di luoghi eterogenei cui non può applicarsi un trattamento indifferenziato in tema di prevenzione della ludopatia, a pena di irragionevolezza".

Ad evidenziarlo sono i giudici amministrativi del Tar Toscana nella sentenza con cui accolgono il ricorso di una società contro la sospensione dei lavori per l’apertura di una sala dedicata alle scommesse e al gioco mediante apparecchi Vlt in locali a destinazione commerciale, disposta dal Comune di Poggibonsi (Si) ritenendoli in contrasto con alcune delle norme diattuazione del piano operativo comunale.

"Secondo la motivazione dei provvedimenti impugnati, all’apertura della sala per giochi e scommesse della società ricorrente osterebbe il vincolo paesaggistico gravante sull’area ove ricade l’edificio destinato a ospitare l’attività.
Viene invocato dal Comune, ancora una volta, l’art. 57 co. 12 delle norme di attuazione del piano operativo, nella parte in cui prevede che gli spazi per il gioco e i centri di scommesse 'non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi dei Titoli II e III del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)'.
Dalla piana lettura della disposizione si ricava che il divieto riguarda gli 'edifici', e non le aree del territorio comunale sottoposte a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, il che del resto è coerente con la ratio della previsione, la quale trae fondamento dal sopra ricordato art. 4 della legge regionale n. 57/2013. Quest’ultimo facoltizza i Comuni a individuare – tenuto conto delle esigenze del contesto urbano e della sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica – ulteriori 'luoghi sensibili' soggetti alla disciplina della distanza minima di sicurezza di 500 metri, sul modello di quelli individuati direttamente dallo stesso art. 4 e che coincidono con singoli edifici o complessi unitari di edifici caratterizzati dalla presenza di soggetti da tutelare (scuole, luoghi di culto, istituti di credito, ecc.)", ricordano i giudici.
 
Per i quali, quindi, "la locuzione 'edifici', utilizzata dal piano operativo di Poggibonsi, va pertanto intesa in senso letterale, senza che in contrario rilevi la distinzione, operata dallo stesso P.O., fra edifici 'notificati' e 'vincolati'.
I primi appartengono alla categoria dei beni di interesse culturale, dichiarati tali ai sensi degli artt. 13 e seguenti del d.lgs. n. 42/2004, mentre i secondi appartengono alla diversa categoria dei beni paesaggistici dichiarati di notevole interesse pubblico, e, ai sensi dell’art. 136 del medesimo d.lgs. n. 42/2004, includono anche singoli fabbricati non tutelati come beni culturali, ma che si distinguono per la loro non comune bellezza, ovvero i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (la distinzione tra immobili vincolati come beni culturali o come beni paesaggistici deriva dalla disciplina disegnata dalle parti II e III del d.lgs. n. 42/2004, cui probabilmente si riferisce il rinvio ai “Titoli II e III del D.Lgs. n. 42/2004” contenuto nell’art. 57 co. 12 delle n.t.a. del P.O. di Poggibonsi).
Nella specie, è pacifico che il vincolo gravante sull’immobile interessato dall’intervento della ricorrente è di tipo panoramico e non ricade sul fabbricato (questo non risulta 'notificato', né 'vincolato' nel senso anzidetto), di modo che la circostanza ostativa valorizzata dall’amministrazione resistente nella realtà non sussiste.
In forza delle considerazioni che precedono, i provvedimenti impugnati incorrono nei vizi denunciati dalla società ricorrente e vanno annullati, con assorbimento della domanda risarcitoria proposta in via subordinata", conclude la sentenza.
 

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