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Tassa 500 milioni, CdS: 'Prelievo non ha discriminato concessionari di gioco'

22 aprile 2025 - 10:01

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar Lazio che nel 2019 ha sancito la legittimità della tassa imposta ai concessionari di apparecchi di gioco dalla legge di Stabilità.

Scritto da Fm
Consiglio di Stato  ©  Giustizia amministrativa - Sito ufficiale

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Il Collegio ritiene che, dall’esame degli atti di causa e dalle stesse argomentazioni contenute nell’atto di appello, non emerge che il prelievo del 2015 abbia determinato una discriminazione tra i concessionari del settore dei giochi, riservando un trattamento meno favorevole alle situazioni transfrontaliere rispetto a quelle interne, né emerge, del resto, che il suddetto prelievo abbia causato una discriminazione alla rovescia, riservando un trattamento meno favorevole alle situazioni interne rispetto alle situazioni transfrontaliere. La misura di prelievo tributario in esame ha riguardato, infatti, tutti i concessionari operanti in Italia, tra cui, come detto, figurano società italiane controllate da società stabilite in altri Stati membri. Essa, pertanto, non ha previsto alcuna discriminazione nei confronti dei concessionari stranieri (rectius delle società italiane controllate da società stabilite in altri Stati membri).”

Questa è una delle motivazioni con cui il Consiglio di Stato respinge una serie di appelli proposti da alcuni concessionari di apparecchi da gioco per la riforma della sentenza del Tar Lazio che alla fine di giugno 2019 ha confermato la legittimità costituzionale della "tassa dei 500 milioni" introdotta con la legge di Stabilità 2015.

 

Per valutare la conformità della normativa in esame alla libertà di stabilimento regolata dal Tfue - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Collegio nel 2023 ha disposto “una consulenza tecnica d’ufficio mediante la nomina di un collegio tecnico composto da esperti nei diversi settori rilevanti per definizione della controversia in esame”: da essa emerge che il prelievo imposto “non appare in contrasto con il suesposto principio di proporzionalità, risultando idoneo a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti senza eccedere quanto è necessario per raggiungerli”, si legge nella sentenza del Consiglio di Stato.

“Al fine di argomentare tale conclusione occorre, in via preliminare, rilevare che la consulenza è stata eseguita nel rispetto delle regole del contraddittorio, offrendo una rappresentazione completa del fenomeno aziendale dei concessionari, idonea a dare conto degli aggregati di bilancio in modo aderente al loro significato economico sostanziale, con particolare riferimento alle remunerazioni previste, in relazione alle concessione relativa ad apparecchi Awp e Vlt (rappresentate nei conti economici dei concessionari come ricavi). I consulenti tecnici, al fine di rispondere ai quesiti loro posti, hanno esaminato, in particolare, i bilanci relativi alle annualità 2014 e 2015”, precisano i giudici.

L’analisi svolta dai consulenti “conferma, quindi, che, attese la peculiarità delle situazioni economiche in cui le predette singole società versavano nell’anno 2015, il dato dell’utile ante imposte non appare determinante ai fini dell’incidenza del prelievo. Tanto premesso, non emerge dagli accertamenti compiuti dai consulenti incaricati che il prelievo tributario in esame abbia avuto come conseguenza di ostacolare una gestione redditizia degli apparecchi da gioco da parte dei concessionari esistenti”, si legge ancora nella sentenza.

“I consulenti, per quanto di interesse nel presente giudizio, hanno, infatti, accertato che: i) l’incidenza del prelievo del concessionario rispetto al valore della produzione è pari a 0,2 percento sia nel 2014 che nel 2015; ii) l’incidenza del prelievo esclusivamente imputabile al concessionario sul compenso dello stesso è pari a 2,1 percento nel 2014 e 1,8 percento nel 2015. Alla luce delle considerazioni esposte, ritiene il Collegio che nel caso in esame le misure esaminate non hanno ostacolato o scoraggiato l’esercizio della libertà garantita dall’articolo 49 del Tfue (Corte di giustizia 22 settembre 2022., da C475/20 a C482/20, EU:C:2022:714, punto 33).Neppure può ritenersi che siano stati violati profili attinenti al principio di concorrenza, non potendosi enucleare né in astratto né in concreto una misura legislativa che conferisca un 'privilegio' a taluni operatori economici operanti in altri settori di gioco”.

 

Il testo integrale della sentenza è disponibile in allegato.

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