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Tassa 500 milioni, Tar Lazio: 'Giudizio sospeso in attesa del Consiglio di Stato'

03 febbraio 2023 - 16:03

Il Tar Lazio sospende il giudizio sui ricorsi presentati da alcuni gestori di apparecchi di gioco in tema di ripartizione della tassa dei 500 milioni in attesa della definizione di quelli pendenti al Consiglio di Stato.

Scritto da Fm
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Come già accaduto qualche giorno fa, il Tar Lazio sospende il giudizio sui ricorsi presentati da alcuni proprietari e gestori di apparecchi di gioco per ottenere l'annullamento del decreto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del gennaio 2015 avente ad oggetto la ripartizione del versamento della cosiddetta “tassa dei 500 milioni” introdotta dalla legge di Stabilità 2015 e delle note dei concessionari ricevute un mese dopo, aventi ad oggetto la quantificazione della quota di prelievo dovuta e la modifica unilaterale dei contratti stipulati per la gestione della raccolta delle giocate.

 

Lo fa ai sensi dell’art. 337, comma 2, Cpa, in attesa della definizione di quelli pendenti innanzi al Consiglio di Stato sulla questione pregiudiziale della legittimità del succitato decreto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a seguito della rimessione di una questione pregiudiziale rimessa dal giudice d’appello innanzi alla Corte di giustizia.

Secondo quanto ricorda il Tar Lazio “l’esito del giudizio d’appello concernente l’impugnativa del decreto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli incide obiettivamente sulla sorte dell’odierno ricorso, attesa la parziale coincidenza sotto il profilo del petitum immediato tra l’odierno giudizio e quello di secondo grado, nonché il nesso procedimentale che lega il decreto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli atti del concessionario della rete telematica volti ad attuare in concreto la ripartizione del versamento dell’importo dovuto dai singoli gestori dei giochi degli apparecchi Awp”.

Inoltre, “è onere delle parti richiedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 1, Cpa, la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio entro il termine di legge applicabile nella fattispecie, stabilendone la decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che definisce, in rito o nel merito, il giudizio, anziché dalla 'comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione' in quanto tale ultimo meccanismo, rimesso alla volontà delle parti, 'non è compatibile con il principio di ragionevole durata del processo essendo suscettibile di provocare una quiescenza sine die del processo' (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 15 ottobre 2014, n. 28); trova comunque applicazione la disciplina del comma 3-bis dell’art. 80 Cpa secondo cui 'in tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni'”.


 

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