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Trga Trento: 'Effetto espulsivo per il gioco? Nessuna prova'

29 maggio 2024 - 10:00

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento boccia un altro ricorso contro la rimozione degli apparecchi da gioco nel territorio provinciale. Negato, in quanto non provato, l'effetto espulsivo del distanziometro.

Scritto da Fm
© Markus Spiske / Unsplash

© Markus Spiske / Unsplash

Ancora un “niet” da parte del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento alle istanze presentate dagli operatori per l'annullamento dei provvedimenti emessi da alcuni Comuni per la rimozione degli apparecchi da gioco dagli esercizi del territorio per la violazione della legge provinciale in materia.

Dopo Trento, l'ultimo della serie riguarda Besenello, paese di poco più di 2mila abitanti nelle vicinanze di Rovereto.

Il Trga ha infatti respinto il ricorso di un esercente per la vicinanza del locale – dotato di apparecchi, al momento di un sopralluogo della Guardia di finanza non in uso e muniti di un cartello che indicava la loro inutilizzabilità in ragione dei divieti previsti dalla normativa provinciale – con due siti sensibili, una scuola elementare e una parrocchia.

Secondo quanto si legge nella sentenza, il Comune, replicando alle osservazioni  del ricorrente, “precisa che il mancato rispetto delle distanze è misurato secondo il criterio del raggio in linea d’aria individuato da una circolare della Provincia autonoma di Trento e che comunque nel caso di specie le distanze non sarebbero rispettate neppure ricorrendo all’altro criterio astrattamente prospettabile, della misurazione del percorso pedonale più breve”.

I giudici amministrativi quindi hanno respinto tutti i motivi di ricorso presentati dal gestore dell'esercizio, osservando che: “La legge provinciale n. 13 del 2015, non prevede un obbligo, da parte di Comuni, di procedere alla mappatura dei luoghi sensibili”, e qualora individuati, non “richiedono, per essere definiti, l’esercizio di un’attività istruttoria o l’esercizio di discrezionalità”.

Per questo è stata rigettata anche l’istanza di “disporre una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare se nel territorio interessato vi siano in concreto problemi di natura socio sanitaria connessi alla raccolta del gioco lecito”.

Infine, come già fatto in precedenti occasioni, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento nega che il distanziometro possa essere considerato una “regola tecnica”, che, pertanto, “avrebbe dovuto essere comunicata alla Commissione europea”, e quindi anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

 

In conclusione, i giudici evidenziano che “il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio può essere disposto solo per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa (ex plurimis cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2023, n. 10018).

Nel caso in esame il ricorrente ha omesso di allegare almeno un principio di prova, consistente in una relazione tecnica di parte, volto a supportare la tesi del paventato effetto espulsivo, e pertanto l’istanza deve essere respinta.

Ne consegue l’inaccoglibilità anche della richiesta di rimessione alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità della legge provinciale, perché si fonda sul presupposto di un effetto espulsivo allo stato meramente ipotizzato”.

 

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