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Trga Trento: 'Legge gioco, verificare effetto espulsivo a Mezzolombardo'

26 gennaio 2023 - 15:36

Il Tribunale di giustizia amministrativa di Trento dispone la verificazione dell'effetto espulsivo della legge provinciale sul gioco a Mezzolombardo, come già fatto per Malè e il capoluogo. Il commento del legale, Michele Busetti.

Scritto da Fm
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È arrivata prima del previsto l'ordinanza con cui il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha risposto al ricorso di un esercentedifeso dall'avvocato Michele Busetti - contro il Comune di Mezzolombardo (Tn) per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rimozione di apparecchi da gioco emesso dall'Ente a novembre e della susseguente rettifica dello stesso risalente a poco prima di Natale.

I giudici hanno disposto una verificazione da depositare presso la segreteria del tribunale entro il 17 marzo 2023, affidata al direttore del Dipartimento di Architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito (Dabc) del Politecnico di Milano, con autorizzazione ad accedere al fascicolo di causa, nonché a delegare l’incarico ad altro docente del dipartimento e/o ad avvalersi di ausiliario.

La verificazione dovrà stabilire “se, tenuto conto della conformazione del territorio del Comune di Mezzolombardo e della relativa disciplina urbanistica vigente, l’applicazione del criterio della distanza di trecento metri dai siti c.d. sensibili individuati nell’art 5, comma 1, della legge provinciale n. 13 del 2015, determini che una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco come quello gestito dall’impresa ricorrente, ivi comprese le sale gioco ecc., e, comunque, quale sia la percentuale di territorio in cui tale preclusione verrebbe ad operare (ovvero, all’opposto, la percentuale di territorio disponibile sia all’insediamento di esercizi in cui possano installarsi gli apparecchi da gioco, di nuove sale giochi e sale scommesse od all’installazione ex novo di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del Rd. n. 773 del 1931, sia al trasferimento di quelle esistenti), considerati separatamente gli edifici esistenti e le strutture di possibile edificazione”, si legge nell'ordinanza del Trga.

L’analisi sopra indicata (comprensiva dell’indagine della conformazione del territorio della disciplina urbanistica vigente e dei provvedimenti di individuazione dei luoghi sensibili), “dovrà essere compiuta anche con riferimento ai comuni contermini al Comune di Mezzolombardo (Mezzocorona, San Michele all’Adige, Spormaggiore, Fai della Paganella, Ton e Terre d’Adige) nei quali, in ipotesi, l’attività potrebbe essere delocalizzata. In tutti i casi la distanza dai luoghi sensibili dovrà essere considerata distintamente sia in linea d’aria che in termini di percorso pedonale a piedi”, sottolinea il Collegio, che rileva l’opportunità, per ragioni di omogeneità del quadro normativo di riferimento, sia incaricato il medesimo verificatore, già individuato con le ordinanze n. 37 del 28 ottobre 2022 e n. 48 del 15 dicembre 2022 per appurare la sussistenza dell'effetto espulsivo della legge provinciale sul gioco nel territorio comunale di Trento e Malè.

Il tutto per ovviare ad una “possibile e ingiustificata disparità di trattamento quantomeno tra la parte ricorrente medesima cui è stato rivolto l’impugnato provvedimento di rimozione di apparecchi da gioco ed altri esercenti ai quali, pur in presenza dei presupposti prescritti, a seguito delle note delle amministrazioni anzidette il provvedimento di rimozione di apparecchi da gioco non verrà rivolto”, puntualizza il tribunale amministrativo.

La trattazione del merito di causa è fissata alla pubblica udienza dell’11 maggio 2023, ora di rito.

Ora quindi si attende l'esito dell'altro ricorso, riguardante un altro esercente difeso da Busetti, ma per una location di gioco a Trento.

 

IL COMMENTO DELL'AVVOCATO BUSETTI - Queste le parole con cui il legale, Michele Busetti, commenta la decisione dei giudici: "L’ordinanza odierna del Tar di Trento mi sembra confermi l’attenzione con la quale il giudice amministrativo sta valutando la serietà ed importanza delle ragioni esposte nel nostro ricorso con particolare riferimento alla tensione tra la normativa provinciale trentina  e la Carta costituzionale.
Il provvedimento di oggi, nel concedere la sospensiva dei provvedimenti impugnati così consentendo all’imprenditore di riprendere la propria attività, è di particolare interesse laddove, nel disporre la verificazione diretta ad accertare se l’applicazione del criterio della distanza di 300 metri dai siti sensibili determini una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di esercizi in cui siano installati apparecchi da gioco, invita il consulente ad estendere la propria indagine anche ai Comuni contermini a quello di Mezzolombardo (Mezzocorona, San Michele all’Adige, Spormaggiore, Fai della Paganella, Ton e Terre d’Adige).
Mi sembra che tale ampliamento dell’orizzonte investigativo sia indubbiamente opportuno al fine di riscontrare l’ipotesi per la quale l’effetto espulsivo ha da essere valutato non solo e non tanto con riferimento al singolo comune nel quale l’esercente ha basato la propria attività, ma con riguardo ad un’area più vasta, ritenendo che se l’indagine viene condotta sull’intero territorio provinciale possa dare risultati più concreti e realistici in ordine alla verifica della correttezza o meno della ipotesi da noi sostenuta nel ricorso inerente l’effetto espulsivo della normativa provinciale, non solo dai singoli comuni di riferimento ma da tutto il territorio trentino.
Altro profilo che, a mio parere, si apre e che potrà essere più concretamente argomentato all’esito dei risultati della verificazione è quello della interferenza tra la legge provinciale di Trento e la normativa comunitaria la quale, in tema di servizi dell’informazione (tra i quali sono ricompresi anche quelli relati agli apparecchi che consentono il gioco a distanza), con riferimento alle norme dei singoli Paesi aderenti che vanno a alterare significativamente il mercato di riferimento, prevede come obbligatoria la previa comunicazione del disegno di legge alla Commissione europea con la precisazione che l’omissione di detta previa comunicazione determina l’inefficacia della legge nello Stato di appartenenza (cosiddetto stand still).
Sono tutti profili di assoluto interesse, auspicando che il contenzioso in cui ci stiamo muovendo consenta di acquisire quei dati necessari per poter valutare, finalmente nel concreto, le questioni giuridiche, complesse e importantissime, riversate negli atti giudiziari".

 

 

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