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Avvocato Agnello: 'Riconosciuta liceità dell'attività di Stanleybet Malta'

07 ottobre 2022 - 09:35

Secondo la Corte di giustizia tributaria di Napoli, l'operatore estero non può subire un trattamento sanzionatorio tributario. I Ctd Stanleybet dal 2016 sono esonerati da pagamento imposta unica.

Scritto da Redazione
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I Ctd Stanleybet dal 2016 sono esonerati dal pagamento dell'imposta unica.

È questo il succo della decisione presa dalla Corte di giustizia tributaria di Napoli che, nella sentenza del 28 settembre 2022, accoglie le censure degli avvocati Daniela Agnello e Vittoria Varzi e statuisce: “Non svolgono per nulla attività illecita …" e si configura la "non assoggettabilità ad alcun trattamento sanzionatorio tributario”.

La Corte ritiene fondata l’eccezione della difesa e decide l'“erronea individuazione e determinazione dei presupposti costituivi e normativi dell’imposta da parte dell’Ufficio con conseguente caducazione dell’avviso impugnato”.

Finalmente, si legge in una nota diramata dallo studio Agnello, “i giudici tributari hanno riconosciuto, a chiare lettere, che l’obiettivo del Legislatore di contrastare il gioco illecito con la legge 220/2010 non è riconducibile alla peculiare situazione in cui opera il bookmaker Stanleybet Malta e i centri ad essa collegati”.

La Corte statuisce “senza dubbio espressamente esonerati i titolari dei centri collegati ad operatore estero dall’imposizione stessa già a far data dall’annualità 2016 con conseguente non assoggettabilità anche dell’attività di Stanley ad alcun trattamento sanzionatorio tributario proprio perché essa non partecipa alla gestione di un’attività di gioco illecita”.

Per la Stanleybet e per i titolari dei centri una pronuncia “tanto attesa che sancisce anche in sede tributaria l’equiparazione ai concessionari nazionali in funzione rimediale, sanando le discriminazioni e le violazioni del diritto dell’Unione che le avevano impedito di acquisire la qualità di concessionario statale in occasione delle gare Coni del 1999, Bersani del 2006 e Monti del 2012.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento relativo all’annualità d’imposta 2016 avente ad oggetto l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nei confronti del titolare del centro trasmissione dati quale obbligato principale e di Stanleybet Malta Limited, quale obbligato in via solidale. La pretesa erariale è stata determinata dall’Agenzia dogane e monopoli sull’errato assunto che l’attività posta in essere da Stanleybet costituisse attività illecita. Proprio tale errore è stato censurato dal giudice tributario. La legge di Stabilità 2016 ha determinato una radicale trasformazione dell’imposta unica in imposta diretta”. 

 

L’imposizione, infatti, spiegano gli avvocati Agnello e Varzi, “deve essere calcolata sui ricavi dell’attività del bookmaker con totale esonero del Ctd.

Nell’intento di definire l’imponente contenzioso tributario in materia di Imposta unica, pendente innanzi alle varie Corti dislocate a livello nazionale, l’avvocato Agnello, difensore della Stanleybet, ha sempre chiesto di pagare le imposte alle medesime condizioni del concessionario statale ma ha trovato sempre un’ardua opposizione da parte dell’amministrazione.

La Corte tributaria ha accolto il ricorso e ha confermato che la Stanleybet deve essere assoggettata al medesimo trattamento fiscale previsto per i soggetti concessionari e regolarizzati”, si legge ancora nella nota.

Stanleybet Malta “dopo oltre venti anni di discriminazioni e battaglie giudiziarie, raggiunge un importante traguardo: la sua attività è riconosciuta in tutte le sede giurisdizionali come lecita e legittima, con applicazione degli stessi diritti e delle medesime prerogative dei concessionari statali”.

 

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