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Bando Monti, Cds respinge ricorso Stanleybet: 'Ingiustificabile sospensione del giudizio'

25 agosto 2015 - 13:26

Il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, e richiamato il contenuto della decisione n. 04199/2013, dopo aver dato atto della rinuncia all’intervento in giudizio di Sportwetten Gmbh Goldbet formalizzata alla udienza pubblica del 2 luglio 2015 dalla relativa difesa, respinge nel merito lo stesso appello. E' quanto si legge nella sentenza emessa in merito al ricorso presentato da Stanley International Betting Limited contro Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato nei confronti di Intralot Italia e con l'intervento ad opponendum di Eurobet Italia Srl per il cosiddetto 'bando Monti'.

Scritto da Francesca Mancosu
Bando Monti, Cds respinge ricorso Stanleybet: 'Ingiustificabile sospensione del giudizio'

 

 

L'appellante chiedeva la riforma della sentenza del Tar Lazio (sezione II n. 01884/2013), resa tra le parti, concernente gara per l’ affidamento in concessione di 2000 diritti per l'esercizio congiunto dei giochi pubblici attraverso l'attivazione di rete fisica di negozi di gioco e relativa conduzione.

 

 


I giudici hanno respinto anche la richiesta formulata dalla Stanleybet di "un'ulteriore sospensione del giudizio in vista della decisione della Corte di Giustizia su altri rinvii pregiudiziali formulati dai giudici nazionali, relativi alla supposta discriminatorietà/anticoncorrenzialità della procedura selettiva per cui è causa", in quanto "detta previsione 'sospettata' di non rispondenza ai principi comunitari era correlata a quella sulla breve durata delle concessioni il cui sospetto di discriminatorietà era stato 'negato' dalla Corte di Giustizia con la sentenza 22 gennaio 2015 resa nella causa C 463/13 resa su rinvio pregiudiziale emesso dal Collegio nella odierna causa e ciò avrebbe reso opportuna una sospensione dell’odierno giudizio". Il Collegio, "pur consapevole che la richiesta proposta dalla odierna parte appellante presenti elementi di rilievo, non ritiene che essa possa trovare favorevole delibazione. E ciò non soltanto perché nella richiamata sentenza non definitiva si era esclusa qualsiasi correlazione tra le censure ivi definite di dettaglio afferenti singole prescrizioni della convenzione accessiva e quella in punto di durata del rapporto concessorio che ha formato oggetti di rimessione alla Corte di Giustizia. Il Collegio ritiene che – proprio nel caso di specie, e per quanto di seguito meglio si chiarirà – detta opzione risulti radicalmente preclusa".

 

 


Il Collegio poi ricorda che "il sistema giuridico italiano si incentra – tra l’altro - sul principio di diffusività del sindacato giurisdizionale; la (forse) massima espressione della vis di tale principio si riscontra in punto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e di 'dubbio di costituzionalità'. Ad ogni giudice è consentito sollevare tali questioni (anche più volte nel corso dello stesso giudizio) e ciò anche se, per avventura, vi siano pronunce passate in giudicato, rese da altri Giudici, che abbiano escluso la fondatezza o la rilevanza di tali dubbi 'comunitari' o 'costituzionali'. Id est: il giudicato esterno non è preclusivo della possibilità che altri giudici ravvisino la necessità/opportunità del rinvio 'comunitario' o 'costituzionale'. Di converso, però, nel processo amministrativo vige uno speculare principio, che manifesta rilevanza per la risoluzione della questione oggetto di delibazione. Il giudice non può giudicare oltre il perimetro ex art. 112 cpc, né può rimettere in discussione, motu proprio, il giudicato formatosi su una questione già decisa".

 

 

 

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