"Per l'adozione del sequestro probatorio non è necessaria la sussistenza di indizi di colpevolezza, essendo sufficiente l'astratta configurabilità del reato, giacché il sequestro probatorio viene disposto proprio per accertare in concreto il reato astrattamente ipotizzato".
Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un esercente indagato del reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa contro l'ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Brindisi ha respinto l'istanza di riesame contro il decreto del Pubblico ministero con cui era stato convalidato il sequestro dei beni disposto dalal Guardia di Finanza locale.
IL RICORSO - La difesa dell'esercente ipotizzava la violazione dell'art. 355 c.p.p., con inefficacia del provvedimento di sequestro per mancata convalida nei termini, "atteso che nel provvedimento di convalida da parte del Pubblico Ministero, notificato all'odierno ricorrente, manca qualsiasi indicazione relativa alla data e all'ora del deposito di esso in Cancelleria; la violazione di legge, in relazione agli artt. 352, c. 1 bis, 354 e 355 c.p.p., atteso che il Tribunale del Riesame ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla contestata legittimità della perquisizione ed alla omessa adozione delle cautele volte a preservare l'integrità della prova di natura informatica ed alle concrete ragioni del sequestro".
I legali inoltre rilevano "la violazione di legge, in relazione agli artt. 355 e 321 c.p.p., atteso che nella motivazione 'di maniera' il Pubblico Ministero non si esplicita la rilevanza probatoria dei beni in sequestro, il vincolo pertinenziale rispetto alle condotte contestate, gli accertamenti tecnici da esperire, sicché la misura appare adottata al solo fine di impedire all'indagato di proseguire la presunta attività illecita, con chiara e diversa finalità preventiva".
LA SENTENZA - In tema di sequestro probatorio, evidenziano i giudici della Corte di Cassazione, "il
rapporto di pertinenza fra le cose sequestrate e l'ipotesi di reato per cui si procede non può essere sempre considerato in termini di relazione immediata, ben potendo acquisire rilievo ed essere oggetto di ricerca ed apprensione ogni elemento utile a ricostruire i fatti che, anche in forma indiretta, possono contribuire al giudizio sul merito della contestazione (Sez. 3, n. 13641 del 12/02/2002, Rv. 221275). Il provvedimento di convalida del sequestro di cui qui si discute deve considerarsi motivato - anche sulla base di quanto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 13/2/2004, Ferrazzi - avuto riguardo alla circostanza che nel provvedimento, sia pure in maniera sintetica, con riferimento ai fatti oggetto dell'indagine (art. 4 L. n. 401/1989), si è fatto riferimento alle esigenze probatorie (... al fine di procedere ad accertamenti tecnici di natura informatica per la ricerca di ulteriori elementi utili alla ricostruzione dei fatti ... sugli apparecchi elettronici già in uso all'indagato, in quanto la rimozione del vincolo probatorio in atto comporterebbe ... possibilità di alterazione di eventuali tracce del commissi delicti ... con definitivo ed irreparabile pregiudizio alla prosecuzione delle indagini ...). In merito alla mancata adozione di cautele nell'apprensione dei dati informatici, il ricorrente non ha affatto confrontato e comunque non ha confutato l'affermazione, contenuta nella impugnata ordinanza, circa l'insussistenza di specifiche esigenze legate ad accertamenti tecnici di tipo irripetibile che, se del caso, troverebbero nell'art. 360 c.p.p. la propria disciplina. Quanto al terzo motivo, va considerato che la finalità perseguita dalla misura cautelare, come evidenziato dal Tribunale del Riesame, è quella di eseguire accertamenti di tipo informatico sui beni sequestrati, e che essa ha reso necessario mantenere il vincolo del sequestro sugli apparecchi elettronici già in uso all'indagato, altrimenti suscettibili di alterazione con immediato definitivo ed irreparabile pregiudizio alla prosecuzione delle indagini, per cui il richiamo della difesa del ricorrente all'art. 321 c.p.p. appare del tutto non pertinente".