skin

Ctd, Tribunale del Riesame di Milano dissequestra centro Bet1128

27 novembre 2015 - 12:30

Tribunale del Riesame di Milano toglie i sigilli a centro Bet1128, condivise le criticità dell'art 25 dello schema di convenzione 'Monti'

Scritto da Ac
Ctd, Tribunale del Riesame di Milano dissequestra centro Bet1128

 

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 17 novembre scorso, ha annullato il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto i locali di un centro raccogliente scommesse in collegamento con la società maltese 'Centuriunbet Ltd' (marchio Bet1128).

 

La difesa del centro adduceva la mancata partecipazione della società maltese alla cosiddetta 'Gara Monti' del 2012 per motivi di "discriminazione indiretta", precisando che le condizioni di partecipazione alla gara rendevano di fatto antieconomico prendervi parte, dolendosi in particolare di alcune previsioni
dello schema di convenzione (artt. 3 e 25).

 

Il Collegio condivide, quindi, le criticità della clausola di cui all'art. 25 dello schema di convenzione "Monti", evidenziate dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale nella causa C-375/14 (caso Laezza) ed, inoltre, richiama espressamente le osservazioni rese dalla Commissione Ue nell'ambito della predetta causa. In particolare, la Commissione ha osservato che l'art. 25 citato impone ai concessionari del 2012 una serie di obblighi dalle prevedibili e consistenti implicazioni economiche, con effetti sul piano della convenienza economica dell'accesso alla gara, i quali, pertanto, costituiscono restrizioni alla libertà di stabilimento ai sensi dell'art. 49 Tfue ed alla libertà di prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 56 Tfue.

 
Rileva, pertanto, il Tribunale che le disposizioni censurate dal ricorrente in questa sede presentano rilevanti profili di criticità giacché non si rinvengono ragioni giustificatrici nella imposizione del carattere non oneroso della cessione (in luogo di una cessione con indennità o previsioni di rimborso dei costi di investimento) e degli ulteriori aggravi di natura economica in capo alla società concessionaria, i quali, di fatto, anche in considerazione della breve durata delle nuove concessioni rischiano, come rilevato dalla Commissione di "compromettere la convenienza economica della gara e,  quindi, rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti dei concessionari esclusi, anche se tali requisiti presi singolarmente possono sembrare accettabili".
Il Collegio ha quindi ritenuto carente il fumus del reato di cui all'art. 4 comma 4 bis L. 401/89.
 

Altri articoli su

Articoli correlati