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Gioco online, Tar: 'Concessionario responsabile di attività illecita di internet point'

26 settembre 2022 - 17:02

Il Tar Lazio puntualizza che spetta al concessionario di gioco online assicurare l’osservanza dei divieti anche da parte di tutti gli operatori della propria filiera.

Scritto da Fm
Foto © Tingeyin jury law firm

Foto © Tingeyin jury law firm

Il concessionario è “responsabile degli obblighi posti a suo carico” e “assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente l’esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione”.

Tale norma, “imponendo al concessionario l’adozione di misure organizzative, tecniche ed economiche per l’esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione, affiancandone la previsione della relativa responsabilità, si traduce nell’imposizione di un’obbligazione di garanzia e di controllo sull’andamento della concessione e sul suo svolgimento in conformità alle relative previsioni”.

 

Lo ricorda il Tar Lazio nella sentenza con cui rigetta il ricorso presentato da una società titolare di concessione per il gioco online atto a impugnare il provvedimento con il quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha irrogato una penale relativamente alla contestata violazione dell’art. 5, comma 2, lettera g) dell’atto integrativo della convenzione posta in essere presso un internet point, Pvr - Punto vendita ricarica, articolo che prescrive l’obbligo di svolgere l’eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto ed il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza, nonché il divieto di raccolta presso i luoghi fisici anche per il tramite di soggetti terzi incaricati o con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica.

 

Il Collegio non ritiene “di poter condividere quanto affermato da parte ricorrente in ordine alla propria estraneità rispetto all’esercizio commerciale oggetto dell’accertamento.

Quanto sopra si evince dalle risultanze stesse della verifica, all’esito della quale si accertava che all’interno dei locali il gestore del punto vendita in questione, regolarmente contrattualizzato dalla società ricorrente, riceveva le scommesse utilizzando un conto di gioco intestato a persona diversa dal giocatore e rilasciava la ricevuta della giocata ai propri clienti privi di conti di gioco loro intestati; da un esame dei movimenti del predetto conto di gioco è risultato un cospicuo numero di giocate, ricariche e prelievi tale da confermare che lo stesso venisse utilizzato per effettuare intermediazione.

Gli elementi accertati hanno quindi fatto emergere lo svolgimento della raccolta del gioco non semplicemente online, come previsto dalla concessione, bensì anche attraverso canali e modalità diverse e non consentite.

A fronte di tali rilievi, correttamente Adm ha ritenuto che il sistema di alert, verifica e prevenzione posto in essere dalla ricorrente non fosse sufficiente a prevenire e impedire fenomeni di raccolta illecita come quelli oggetto di contestazione.

Né è possibile sostenere che la ricorrente non fosse in condizione di vigilare sull’esercente cui sono state contestate le predette condotte, atteso che la convenzione accessoria alla concessione pone a carico della concessionaria – come detto – un preciso obbligo di assicurare l’osservanza dei divieti anche da parte di tutti gli operatori della propria filiera. Conseguentemente, la società è pienamente responsabile del comportamento di tali soggetti”.

 

 

 

Inoltre, secondo i giudici amministrativi capitolini “non appare condivisibile la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto adottato oltre il termine di 180 giorni comunicato per la conclusione del relativo procedimento.

Come noto, infatti, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che in assenza di una specifica disposizione che espressamente preveda il termine di conclusione del procedimento come perentorio, comminando la perdita della possibilità di azione da parte dell’Amministrazione al suo spirare o la specifica sanzione della decadenza, il termine stesso deve intendersi come meramente sollecitatorio o ordinatorio ed il suo superamento non determina l’illegittimità dell’atto, ma una semplice irregolarità non viziante (ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1084)”.

 

 

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