skin

'I computer non sono totem', la Cassazione smentisce Adm

22 febbraio 2021 - 16:50

La Corte di Cassazione ribalda la sentenza della Corte d’Appello di Torino, che inizialmente aveva confermato la sanzione di Adm: 'I computer non sono equiparabili a totem'.

Scritto da Daniele Duso
'I computer non sono totem', la Cassazione smentisce Adm

 

La Corte di Cassazione smentisce la Corte d’Appello di Torino e l’Agenzia delle dogane e monopoli asserendo che la regolamentazione relativa ai “totem” che danno accesso a sistemi di gioco, non può essere applicata a semplici computer messi a disposizione della clientela. 

La Cassazione ha così accolto il ricorso della titolare di un internet point alla quale nel 2014 era stata imposta da Adm sanzione amministrativa di 30.000 euro per aver messo a disposizione dei propri clienti sei personal computer che consentivano l’accesso a siti di gioco online e scommesse. Secondo Adm si trattava di “apparecchi videoterminali non rispondenti” alla norma che regolamenta l’utilizzo dei totem, che impone una sanzione da 5mila e 50mila euro per ogni macchina installata.

Dopo che la Corte d’Appello di Torino aveva avallato la posizione di Adm, la questione è finita quindi alla Corte di Cassazione, che nella giornata del 17 dicembre scorso, (ma le motivazioni sono state pubblicate solo il 19 febbraio scorso) con ordinanza n. 4537, ha deciso di accogliere il ricorso cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa, “anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Torino”.

Per gli "ermellini" infatti “il precetto di cui al comma 9 f-ter dell'art. 110 dello stesso TULPS (quello succitato, che regolamenta l’installazione dei totem, ndr) non è allora riferibile a chi, come supposto dalla Corte d'Appello di Torino, installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni (nella specie, un internet point) di computer che comunque abbiano una connessione internet, mediante la quale i clienti possano accedere al gioco on line, sulla base di login e conti personali, ove non si tratti di dispositivi provvisti quanto meno dello strumento di accettazione di gioco ad opera dell'utente, o di periferiche per il pagamento con denaro o carte.”

 

Altri articoli su

Articoli correlati