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Scommesse, Cgt: 'Imposta sui redditi, correlare tassazione a capacità contributiva'

28 settembre 2022 - 10:05

L'avvocato Agnello commenta: 'Clamorosa decisione della corte di giustizia tributaria che esclude la maggiore tassazione per il titolare del centro scommesse'.

Scritto da Redazione
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È illegittimo, oltre che contrario al principio costituzionale della capacità contributiva, l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi del centro scommesse, determinato in assenza di verifica dell’attività svolta e in virtù di un mero automatismo rispetto alla base imponibile già accertata in sede di Imposta unica sulle scommesse dall’Agenzia dogane e monopoli.

Sono queste le conclusioni della Corte di giustizia tributaria che il 23 settembre ha emesso la sentenza n. 232/2022, con la quale ha integralmente annullato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate, in accoglimento delle censure sollevate dall’avvocato Daniela Agnello.

 

La vicenda scaturisce da un avviso di accertamento per l'anno d’imposta 2015 avente ad oggetto un maggior reddito d'impresa contestato al titolare di un centro scommesse. L’Agenzia delle entrate mal interpretando il meccanismo previsto dal comma 67 dell'articolo 1 della legge 220/2010 e in virtù di un puro automatismo, assumeva quale base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva la medesima base imponibile già accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nei confronti dello stesso soggetto.

Proprio tale automatismo è stato censurato dal giudice tributario, che ha ritenuto non dovute le maggiori imposte da parte del Ctd, in quanto accertate e contestate dall’Agenzia in virtù di una “metodologia di cui si è rilevata la non conformità al dettato costituzionale”.

 

Come evidenziato dall’avvocato Agnello nel ricorso introduttivo, l’Agenzia delle entrate compie un grave errore di interpretazione ed applicazione della norma di riferimento, ritenendo quale reddito del titolare del centro i flussi di denaro intercorrenti tra il bookmaker e il Ctd.

 

Doglianze accolte dalla Corte di giustizia tributaria territoriale che censura espressamente l’operato dell’ente impositore non solo in virtù di una interpretazione letterale della norma de qua ma soprattutto in base al principio di cui all’art. 53 della Carta costituzionale.

I giudici tributari asseriscono che “Una lettura costituzionalmente orientata del citato comma 67, in rapporto al principio della tassazione correlata alla capacità contributiva” impone di tener conto dell’effettiva attività svolta dal contribuente.

La Corte statuisce che “essendo del tutto diverse le attività economiche da essi svolte e il connesso rischio economico, che per il bookmaker è legato all’esito della scommessa mentre tale non è per il Ctd, i cui ricavi sono indipendenti da tale esito” e giudica fondato il ricorso.

L’avvocato Agnello ritiene “i giudici tributari iniziano finalmente a censurare e annullare le verifiche e le indagini tributarie effettuate a carico dei centri scommesse. Il titolare del centro deve rispondere esclusivamente per il servizio transfrontaliero e per le relative commissioni ma non può e non deve pagare in virtù dell’attività economica delle scommesse che rimane a carico esclusivo dell’operatore estero”.

 

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