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Scommesse e Ctd: il Tribunale di Vicenza conferma sequestro e richiama la sanatoria fiscale per emersione

30 marzo 2015 - 13:58

Vicenza – La sanatoria fiscale dei centri trasmissione dati attivi in Italia entra nella giurisprudenza nazionale. Lo fa, per esempio, a Vicenza, dove il Tribunale locale, con una pronuncia degli ultimi giorni il Tribunale di Vicenza ha confermato il sequestro dei beni e delle attrezzature di un centro collegato all'operatore Maltese Centuriunbet Ltd con il marchio Bet1128 ritenendo sussistente il fumus del reato contestato.

Scritto da Redazione GiocoNews.it
Scommesse e Ctd: il Tribunale di Vicenza conferma sequestro e richiama la sanatoria fiscale per emersione

 

In particolare, il Collegio ha rilevato che il reato di cui all'art.4 (comma 4 bis) della Legge 401/89 (ovvero, lo "Svolgimento di attività organizzata per l'accettazione e la raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte", Ndr) sussiste sia nel caso in cui il bookmaker estero, per conto del quale opera il gestore del centro, sia privo di concessione, sia nel caso in cui il gestore del centro non sia in possesso di licenza di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 88 Tulps, pur a fronte del collegamento con allibratore straniero provvisto di concessione (cr. Cass Sez II, n. 24656 del 9/03/2012; S.U. n. 23271 del 26/04/2004).

 

 

OPERATORE POTEVA SANARE LA POSIZIONE - Partendo da tale assunto, richiamata la giurisprudenza europea in merito alla compatibilità della normativa interna con i principi del Trattato Ue, il Tribunale evidenzia che l'indagata, pur rientrando tra i soggetti che potevano usufruire della regolarizzazione di cui alla legge di stabilità 2015 (essendo in essere l'attività già da prima del mese di ottobre 2014 come si evince dalla CNR della Gdf di Vicenza nonché dal contratto con Centuriunbet del 24/03/14), non ha inoltrato la relativa domanda.

L'illegittimità dell'attività svolta deriva, pertanto, secondo il Collegio, dall'inerzia della ricorrente a richiedere l'autorizzazione in sanatoria che le avrebbe ugualmente consentito l'esercizio dell'attività; circostanza che, in virtù del comma 644 L. 190/14, consente l'applicazione delle sanzioni penali previste per l'esercizio dell'attività in mancanza di autorizzazione ex art 88 Tulps.

AUTORIZZAZIONE TULPS SVINCOLATA DA DIRITTO UE - Conclusivamente, il Collegio ha ritenuto sussistente il fumus del reato contestato in quanto l'indagata esercitava attività di scommesse in assenza di un'autorizzazione, il cui mancato rilascio è svincolato dal regime concessorio dell'allibratore straniero (rispetto al quale verrebbero in rilievo le problematiche di compatibilità con il diritto Ue, evidenziate nel ricorso ed in parte ancora sub judice) e determinato dalla mancata attivazione della procedura di sanatoria, rispetto alla quale la ricorrente non può dolersi, atteso che la disciplina che impone restrizioni soggettive non è in sé incompatibile con il diritto comunitario.

L'avvocato Chiara Sambaldi, difensore della parte offesa, rileva a GiocoNews.it come “il provvedimento faccia derivare la rilevanza penale dell'attività dalla mancata adesione dell'indagata alla regolarizzazione fiscale che avrebbe consentito alla stessa di chiedere ed ottenere il rilascio della licenza di Pubblica sicurezza, in presenza dei presupposti richiesti ma a prescindere da un titolo concessorio e dalla questione di compatibilità afferente il sistema di rilascio delle concessioni che atterrebbe, esclusivamente, alla posizione del bookmaker estero. Il Collegio ha omesso di considerare le specifiche modalità di adesione alla regolarizzazione ed in particolare che, nel caso di specie, l'indagata avrebbe potuto aderire alla regolarizzazione interrompendo il rapporto contrattuale con la Centuriunbet Ltd (non aderente) e allacciando un nuovo rapporto con un concessionario autorizzato già attivo".

 

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