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Scommesse, Tar Calabria: 'Licenze Tulps, si valutano anche requisiti soggettivi'

20 giugno 2016 - 16:42

Il Tar della Calabria respinge il ricorso di un operatore scommesse che si era visto negare la licenza Tulps.

Scritto da Amr
Scommesse, Tar Calabria: 'Licenze Tulps, si valutano anche requisiti soggettivi'

Con una sentenza, la prima sezione del Tar Calabria ha respinto il ricorso presentato da un operatore contro la Questura di Vibo Valentia e che si era visto negare la licenza ai sensi dall'articolo 88 del Tulps per la raccolta scommesse per conto di una società austriaca, ritenendo che tra i criteri che si seguononel rilasciodelle stesse ce ne sono sia di oggettivi come di soggettivi.

LA VICENDA - L'operatore aveva presentato ricorso contro il provvedimento di diniego della licenza lamentando “eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti”, in quanto, secondo il ricorrente, l'autorizzazione gli era stata negata per motivi estranei alle ipotesi tipizzate dal legislatore.
Il Tar ha invece ritenuto che “in virtù della necessità di tutelare l’ordine pubblico, l’Autorità deve vagliare la sussistenza o comunque la permanenza dei requisiti prescritti ex lege in capo al titolare dell’autorizzazione di polizia di che trattasi, consistenti nell’assenza delle cause ostative individuate agli artt. 11 e 88 del Tulps” e che “le autorizzazioni di polizia devono essere negate in alcune ipotesi espressamente elencate, in presenza delle quali l’attività è di tipo vincolato; esse possono invece essere negate in altre ipotesi, rispetto alle quali è richiesta un’attività valutativa da parte dell’Amministrazione. Si tratta di alcuni tipi di reati e dell’assenza della buona condotta.

Tutte le volte che ricorrono le ipotesi richiamate si deve o si può procedere (a seconda che si tratti di attività vincolata o discrezionale) alla revoca delle autorizzazioni di polizia già rilasciate. Tra le autorizzazioni di polizia si annovera la licenza per l’esercizio delle scommesse di cui al menzionato art. 88, per la quale vale quanto appena evidenziato, in particolare, relativamente alla rilevanza della buona condotta, il cui onere della prova non è, tuttavia, a carico del soggetto interessato, per effetto della pronuncia della Consulta n. 440 del 1996.”.

 

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