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Tar: 'Scommesse, non autorizzate se si frequentano pregiudicati'

05 maggio 2017 - 14:01

Il Tar Sicilia conferma il diniego dell'autorizzazione per la raccolta scommesse disposto dalla Questura per la frequentazione di pregiudicati.

Scritto da Fm
Tar: 'Scommesse, non autorizzate se si frequentano pregiudicati'


Il Tar Sicilia conferma il diniego al rilascio dell’autorizzazione ex articolo 88 Tulps per svolgere l’attività di raccolta di scommesse sportive disposto dalla Questura di Catania poichè il ricorrente è stato trovato in compagnia di soggetti pregiudicati in occasione di diversi controlli di polizia.


La sentenza ricorda che tali controlli "avvalorino comunque un giudizio di pericolosità oggettiva dei luoghi dove si svolge l’attività che il ricorrente vorrebbe fosse autorizzata, giustificando così l’opposto diniego (anche) in base all’art. 100 Tulps, alla cui stregua 'oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini', e
secondo una condivisa interpretazione di tale norma secondo cui la finalità della misura della sospensione della licenza prevista dall'art. 100 del Tulps non sia quella di sanzionare la condotta soggettiva del gestore dell'esercizio pubblico, bensì quella di impedire … il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e, nel contempo, di prevenire il reiterarsi di siffatte situazioni, rendendo consapevoli quei soggetti (o chi si è in ogni caso reso protagonista di comportamenti criminosi e/o intollerabili), in modo da indurre il modificarsi della loro condotta".

Neppure, proseguono i giudici, "va sottaciuta la circostanza evidenziata dall’amministrazione circa l’essere, uno dei due rappresentanti nell’esercizio dell’attività 'de qua' indicato nell’istanza ex art. 88 Tulps, stato controllato due volte - nel 2012 e nel 2015- in Catania, in compagnia, la prima volta, di soggetti pregiudicati per rapina e la seconda di persona con precedenti di polizia per gioco d’azzardo.
Su tale punto è priva di fondamento la censura attorea volta a denunciare la violazione del principio di personalità della responsabilità penale e quello di nominatività della licenza di Pubblica sicurezza dato che qui l’amministrazione - acclarato il non occasionale ma anzi stretto, stabile legame fra il ricorrente e il soggetto indicato come preposto (essendo gli stessi ambedue soci di altra società, pure operante nel settore dei giochi e delle scommesse) ha inteso evidenziare l’assenza anche in capo al soggetto designato dei medesimi requisiti di buona condotta ritenuti insussistenti in capo all’istante".
 

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