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Trga Trento: 'Distanziometro legittimo per tutelare salute'

28 settembre 2022 - 16:56

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento respinge richiesta di sospensione della rimozione degli apparecchi da gioco avanzata da un esercente e convoca camera di consiglio per il 27 ottobre.

Scritto da Fm
Foto © Tingey in jury law firm

Foto © Tingey in jury law firm

“Nella presente fase di sommaria delibazione della fattispecie, il bilanciamento dei contrapposti interessi delle Amministrazioni intimate e della parte ricorrente non può che risolversi, allo stato, nell’interinale prevalenza dell’interesse perseguito dalle parti pubbliche, atteso che è stata affermata la legittimità costituzionale di una fonte legislativa regionale in forza della quale l’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito può essere rilasciata solo per gli esercizi ubicati a distanza non inferiore a 300 metri dagli stessi luoghi, stante il fatto che le disposizioni volte a introdurre al riguardo limiti di distanza dai luoghi sensibili sono estranee all’ordine pubblico e alla sicurezza, attenendo per contro alla prevenzione della ludopatia e, quindi, alla materia della tutela della salute di cui all’art. 32 Cost. (così Corte Cost., 27 febbraio 2019, n. 27)”.

Lo ricordano i giudici del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento nel decreto con cui respingono la domanda proposta da un esercente per la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti di rimozione degli apparecchi da gioco, sala giochi e scommesse per la gestione di sistemi di gioco Vlt notificati dal Comune di Trento in applicazione della legge provinciale in materia.

Il Trga tentino difatti evidenzia che le normative locali “non perseguono il fine di disincentivare il gioco tout court (Tar Emilia Romagna, Parma, 22 aprile 2020, n. 64), bensì prendono in considerazione principalmente le conseguenze sociali dell’offerta di tale tipologia di giochi suscettivi di innescare fenomeni compulivi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a tali giochi da parte degli utenti, e sono altresì ascrivibili anche alla materia del governo del territorio (cfr. sul punto, ex plurimis, Tar Valle d’Aosta, 22 giugno 2021, n. 46). Tali postulati di fondo inducono pertanto a contingentemente respingere l’istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente”.

La trattazione dell’incidente cautelare in sede collegiale è fissata per la camera di consiglio convocata per il 27 ottobre 2022.

 

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