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Adm: 'Bando gioco online, così cambia la procedura'

16 gennaio 2025 - 11:41

L’Agenzia dogane e monopoli modifica il bando per la raccolta del gioco online. Le novità e il focus sugli operatori con sede legale fuori dall'Italia.

Scritto da Redazione
© Agenzia delle dogane e dei monopoli - Sito ufficiale

© Agenzia delle dogane e dei monopoli - Sito ufficiale

Non è più obbligatorio istituire una seconda sede in Italia e viene cancellato l’obbligo di certificazione sulla parità di genere. Sono questi alcuni dei principali cambiamenti che l’Agenzia delle dogane e monopoli comunica attraverso una nuova determinazione dirigenziale firmata dal direttore giochi Mario Lollobrigida in relazione alla determina del 17 dicembre 2024 emessa dopo la pubblicazione sulla Gazzetta dell'Unione europea del bando per l'affidamento in concessione dell'esercizio e della raccolta del gioco online (ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n° 41).

In particolare nell’articolo 2 si legge che “alle regole amministrative della procedura di affidamento in concessione sono apportate alcune modifiche”, di cui riportiamo i principali concetti.

Innanzitutto nel paragrafo 5.2. è stato eliminato il periodo in cui veniva spiegato che “Tutte le società di capitali avente sede legale in uno Stato diverso da quello italiano devono istituire almeno una sede secondaria in Italia ai fini del domicilio fiscale, anteriormente alla sottoscrizione della convenzione, pena il diniego alla stipula della stessa.”

Al punto 2 del paragrafo 9.1. è stato invece eliminato il periodo contrassegnato dalle lettere iv) UNI/PdR 125:2022 che prevede la “certificazione di parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo dell’aprile 2006.

Al punto 4 del paragrafo 9.1. dopo le parole “presentazione di un piano degli investimenti” sono state aggiunte le parole “parametrato e ripartito in base al numero di concessioni richieste” mentre al punto 7 del paragrafo 9.1 dopo le parole “presentazione di una garanzia provvisoria” sono aggiunte le parole “parametrata al numero di concessioni richieste”.

Infine al paragrafo 10.1, dopo le parole “Pertanto, il valore della garanzia provvisoria deve essere pari a euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00)” sono aggiunte le parole “per ogni concessione richiesta”.

Infine le modifiche adottate “sono da considerarsi non strutturali e, quindi, non necessitano di una nuova pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in quanto lasciano impregiudicati ed immodificati tutti gli elementi essenziali dell’avviso della procedura di affidamento ivi pubblicato.

LE MOTIVAZIONI DELLE MODIFICHE - Secondo quanto si legge nella determina, tali modifiche arrivano dopo le comunicazioni pervenute al Responsabile unico del progetto "da parte di operatori, aventi sede legale al di fuori dell’Italia, interessati a partecipare alla procedura di affidamento, con cui si segnalano possibili criticità legate ad alcune previsioni contenute nelle Regole amministrative, potenzialmente in grado di rappresentare una restrizione alla libertà di stabilimento e alla circolazione dei servizi, in contrasto con gli articoli 49 e 56 del Tfue - Trattato di funzionamento dell'Unione europea e, altresì, di ledere il principio di massima partecipazione alla procedura di gara". 

È possibile leggere il testo integrale della determinazione dirigenziale a questo link pubblicato sul sito di Adm.

 

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