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Albo Pvr, Tar Lazio: 'No obbligo iscrizione per concessionari in proroga tecnica'

13 marzo 2025 - 18:13

Il Tar del Lazio accoglie in parte altri ricorsi presentati contro l'istituzione dell'albo dei punti vendita ricariche da parte di Adm.

Scritto da Amr
© Pxhere

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Con tre distinte sentenze, tutte di oggi 13 marzo, il Tar del Lazio ha accolto in parte altri tre ricorsi di concessionari che avevano presentato ricorso contro la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che istituisce l'albo dei punti vendita ricariche.
Il collegio ritiene infatti fondata la censura dei ricorrenti con cui si contesta “la scelta dell’Adm di applicare le previsioni recate dall’art.13 D.Lgs.n.41/2024 senza alcuna clausola transitoria, operando anche in danno dei concessionari attualmente in regime di proroga tecnica (come anche degli esercenti a questi collegati per la gestione della funzione di ricarica del conto di gioco), nelle more dell’avvio e della conclusione del procedimento di gara ad evidenza pubblica previsto dagli artt.6, co.3 e 23, co.3 D.Lgs.n.41/2024 per l’affidamento delle nuove concessioni”. 

Ricordando che il Governo, nell'esercizio della delega, ha adottato il decreto legislativo n.41/2024, che contiene, relativamente ai giochi a distanza, “il quadro regolatorio di fonte primaria della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia”, i giudici sottolineano che “sebbene l’art. 13 non preveda alcun termine iniziale di efficacia della disposizione che assegna all’Adm il compito di istituire e gestire l’Albo Pvr, nondimeno è ragionevole, e condivisibile, l’argomentazione di parte ricorrente per cui le relative prescrizioni non possano applicarsi nei confronti degli attuali concessionari (nonché, di riflesso, degli esercenti a questi collegati contrattualmente), ma solo a quelli selezionati con la gara ad evidenza pubblica che, in linea con le procedure di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.n.36/2023) e con i presupposti sostanziali regolati dal D.Lgs.n.41/2024, comunque si impone a stretto giro”.

I giudici dispongono dunque l’annullamento degli artt.9 e 10 (recanti, rispettivamente “disposizioni transitorie e finali” e “entrata in vigore”), nella parte in cui impongono l’applicazione della determinazione in confronto dei concessionari in regime di proroga tecnica ed agli esercenti (titolari dei punti vendita ricariche) collegati a tali concessionari. 

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