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Bando gioco online: altre otto Faq pubblicate sul sito di Adm

15 maggio 2025 - 16:47

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica altri otto chiarimenti sul bando per l'assegnazione delle concessioni per il gioco online.

Scritto da Redazione
© Agenzia delle dogane e dei monopoli - Pagina Facebook

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L’Agenzia delle dogane e monopoli risponde ad altri nuovi quesiti inerenti alla procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024.

1) DOMANDA - si chiede: a. di confermare che l’accesso da parte di codesta stazione appaltante al singolo documento caricato dal candidato sul Fvoe è subordinato all’espressa autorizzazione da parte del candidato, come risulta dalle istruzioni sul sito di Aac per il Fvoe 2.0; 

b. di confermare che codesta stazione appaltante potrà richiedere l’autorizzazione all’accesso al singolo documento in qualsiasi momento a decorrere dalle 00:00 del 31 maggio 2025; 

c. di chiarire entro quale scadenza il candidato è tenuto a caricare i documenti all’interno del Fvoe e, precisamente: (i) se ciò dovrà avvenire in ogni caso entro le 24:00 del 30 maggio 2025, oppure se il caricamento del singolo documento potrà essere completato anche successivamente, fino al momento del ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante, oppure (iii) fino al momento della successiva tempestiva autorizzazione dell’accesso da parte del candidato; 

d. di specificare, nei casi c.(ii) e c.(iii), entro quanto tempo a decorrere dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante il candidato è tenuto autorizzare l’accesso e dovrà caricare e pertanto rendere disponibile il singolo documento. 

RISPOSTA – Con riferimento all’inserimento della documentazione nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Fvoe v. 2.0), si precisa che la gestione delle autorizzazioni e dei dati per il modulo Fvoe è competenza di Anac e, pertanto, si dovrà fare riferimento alla struttura preposta, in caso di problematiche o di esigenza di approfondimenti. In ogni caso, si rappresenta quanto segue. Successivamente al termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione, ossia alle ore 17:00:00 del 30 maggio 2025, e dopo l’apertura della parte amministrativa, Adm compila la scheda Anac S2 con i dati dei partecipanti e delle eventuali ausiliarie. Solo dopo Adm può procedere a richiedere l’accesso al Fvoe per i partecipanti e le eventuali ausiliarie al fine di consentire agli stessi di operare il caricamento della documentazione richiesta per la procedura di selezione. Nella piattaforma “Acquisti in Rete” vengono gestite le attività connesse all’accesso al Fvoe da parte di Adm come ultimo step del processo nella seguente modalità:

• Adm fa richiesta al candidato tramite piattaforma asp di autorizzare il suo accesso al Fvoe e il candidato accetta la richiesta;

• il candidato dovrà quindi autorizzare il RUP all’accesso del Fascicolo (Fvoe);

• per autorizzare l’accesso è necessaria la registrazione sul sito dell’Anac Fascicolo virtuale dell’operatore economico - Fvoe - www.anticorruzione.it;

• successivamente alla richiesta di autorizzazione effettuata da Adm, verrà visualizzata sulla piattaforma Anac Fvoe 2.0, nella Dashboard dell’operatore economico, una notifica di “Risposta autorizzazione”. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.anticorruzione.it//fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe.

2) DOMANDA – Si chiede conferma che, rispetto al Documento di Gara Unico Europeo da redigere da parte dell’impresa ausiliaria con cui l’operatore economico sottoscrive il contratto di avvalimento, tutte le dichiarazioni contenute nella Parte III devono intendersi come riferite alla singola impresa ausiliaria dichiarante e non all’operatore economico (per esempio, Parte III, sezione A, quesito n.1 “partecipazione ad organizzazione criminale”. Il testo riporta “art. 94 co. 1 lett. a) L’operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all’articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?” si deve quindi considerare come sostituito da “art. 94 co. 1 lett. a) L’impresa ausiliaria ovvero uno dei soggetti di cui all’articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?”). Si chiede altresì conferma che la Parte IV, sezione “B” su “altri requisiti economici o finanziari” del Dgue per le imprese ausiliarie non va compilato.

RISPOSTA – La Stazione Appaltante non ha possibilità di differenziare le dichiarazioni presenti nel Documento di Gara Unico Europeo per l’impresa ausiliaria. Si conferma, quindi, che tutte le dichiarazioni contenute nella Parte III devono intendersi come riferite alla singola impresa ausiliaria dichiarante e non all’operatore economico candidato. Si rappresenta, inoltre, che il Dgue, in caso di ausiliarie, deve essere compilato nelle parti pertinenti, come da regole amministrative, ovvero, se il candidato utilizza l’istituto dell’avvalimento anche per i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2. delle regole amministrative, l’impresa ausiliaria è tenuta a compilare la Parte IV, sezione “B” su “altri requisiti economici o finanziari” del Dgue.

3) DOMANDA –  Con riferimento alla compilazione del DGUE del candidato, nel caso in cui si partecipi alla gara per il tramite di una società di capitali di nuova costituzione e tenuto conto che il rispetto del requisito 7.2 è possibile anche per il tramite di società controllanti, si chiede conferma che alla voce “Valore del requisito” della sezione “B: Capacità economica e finanziaria” è necessario indicare l’importo dei ricavi conseguiti dalla società controllante relativamente agli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda.

RISPOSTA –  Si conferma.

4) DOMANDA – Tenuto conto che:  − con la risposta alla domanda n. 2 delle FAQ pubblicate in data 31 marzo, ADM ha chiarito che la dimostrazione della capacità tecnico infrastrutturale di cui all’ art. 7.3.1., lettera a), delle regole amministrative, alla quale il candidato è tenuto, può avvenire attraverso contratti di licenza d’uso e contratti di servizio, “sia per la realizzazione che per la gestione, fermo restando l’esercizio diretto delle funzioni di indirizzo e controllo della gestione”, “Fatta eccezione quanto previsto per il punto vi. della lettera a)”;

− con la risposta alla domanda n. 4 delle Faq pubblicate in data 31 marzo Adm, ha chiarito che, nel caso di una società che è parte di un grande gruppo internazionale operante nel settore dei giochi a distanza, “Non è possibile prevedere che il requisito [di cui all’ art. 7.3.1., lettera a), delle regole amministrative] sia posseduto tramite società controllate dal medesimo soggetto controllante il candidato, sulla base di una relazione asseverata da un soggetto terzo indipendente, con la quale si dà atto del possesso della capacità tecnico-infrastrutturale da parte del Candidato tramite la società” controllante.

Tutto ciò premesso, si chiede conferma che una società parte di un grande gruppo internazionale operante nel settore dei giochi a distanza può dimostrare il possesso del requisito della capacità tecnico infrastrutturale di cui all’art. 7.3.1., lettera a) (fatta eccezione quanto previsto per il punto vi. della lettera a)), nonché attingendo alle risorse umane, strumenti, tecnologie e competenze di altre società, attraverso contratti di licenza d’uso e contratti di servizio stipulati con soggetti terzi, indifferentemente, sia esterni al gruppo di appartenenza sia ad esso interni. Si chiede, altresì conferma che il candidato, già attualmente concessionario, potrà proseguire l’attività attraverso l’esercizio della nuova concessione sulla base di contratti di licenza d’uso e di servizio per la realizzazione e per la gestione del sistema del concessionario, stipulati con soggetti terzi indifferentemente, sia esterni al gruppo di appartenenza sia ad esso interni, nel rispetto delle modalità previste dalla disciplina cui risponde il rapporto concessorio, fermo restando l’esercizio diretto delle funzioni di indirizzo e controllo della gestione.

RISPOSTA – Il quesito riporta in modo errato la risposta al quesito n. 4 del 31 marzo che si riferisce al possesso del requisito da parte di società collegata alla società candidata (e non a società controllante). Ad ogni modo, si richiama quanto affermato al quesito n. 14 delle FAQ del 24 marzo 2025.

5) DOMANDA –  Si chiede di confermare che le distinte relazioni tecniche di cui al capitolo 7.3.1., lett. a), b) e c), delle Regole Amministrative possano essere formalmente redatte non solo a firma e su carta intestata del candidato, a cui andrà unita la lettera di asseverazione a firma del professionista/asseveratore ed il suo Curriculum Vitae – come confermato con FAQ n. 2 del 2 maggio 2025 – ma possano essere redatte anche direttamente da ciascun professionista/asseveratore competente, su carta intestata di quest’ultimo e con dichiarazione di asseverazione finale, a cui andrà apposta un’unica firma del professionista/asseveratore sull’intero documento ed andrà accluso il Curriculum Vitae di pertinenza. Con riferimento a quanto sopra, si chiede, dunque, di confermare che entrambe le modalità e forme sopra descritte, cioè quella proposta dallo Scrivente e quella di cui alla FAQ n. 2 del 2 maggio 2025, siano valide.

RISPOSTA – Si conferma

6) DOMANDA – Si chiede di chiarire, alla luce della risposta fornita al quesito FAQ n. 4 del 09/05/2025, come un RTI, che di fatto si impegna in nome e per conto di una società di capitali futura, possa avvalersi dei requisiti di cui al paragrafo 9.1 punto 2. (ovvero le certificazioni Uni En Iso 9001:2015, Uni En Iso 26000:2020, Uni En Iso 27001:2024) come previsto, per tutti i candidati (quindi, anche per gli RTI), dalla Faq n. 14 del 12 marzo 2025.

RISPOSTA – Come specificato nel quesito richiamato, il requisito di cui al punto 9.1, punto 2 deve essere assicurato dal candidato entro la data di effettiva assunzione del servizio del gioco. In assenza del requisito o, nel caso in cui si tratti di RTI o di altro raggruppamento temporaneo che richieda la trasformazione in società prima dell’assunzione del servizio, è previsto espressamente, nella domanda di partecipazione, al punto i) (pagina 8 dello schema di domanda di partecipazione) la dichiarazione “di essere in possesso o di impegnarsi ad acquisirle entro la data della effettiva assunzione del servizio del gioco, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione delle seguenti certificazioni rilasciate da organismi accreditati:

• Uni En Iso 9001:2015 dei sistemi di controllo e di gestione della qualità nei processi produttivi;

• Uni En iso 26000:2020 in materia di responsabilità sociale;

• Uni En Iso 27001:2024 del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni il cui ambito sia relativo a tutti i siti di erogazione dei servizi e comprenda i servizi medesimi”.

Ne deriva che l’eventuale avvalimento dovrà essere stipulato dalla società scaturente dall’Rti prima dell’assunzione del servizio.

7) DOMANDA – Con riferimento allo Schema di contratto di conto di gioco, l’art. 10 co. 1 dispone che il cliente è tenuto al contestuale inoltro o presentazione di un documento di identità e del codice fiscale in corso di validità al momento dell’apertura del conto di gioco. Qualora il documento di identità presentato non fosse più valido, il conto sarà sospeso fino alla trasmissione di un nuovo documento in corso di validità. A tal proposito, si chiede di chiarire se il concessionario è tenuto a ricevere dall’utente, ai fini dell’identificazione del conto di gioco, copia del codice fiscale (es. tessera sanitaria) o se, come avviene oggi, può limitarsi ad acquisire in fase di registrazione il testo identificativo del codice fiscale verificandone la correttezza per il tramite dei dati inseriti in fase di registrazione e riportati all’interno del documento di riconoscimento fornito.

RISPOSTA – Lo schema di contratto di conto di gioco, all’articolo 3, comma 2, prevede che “Lo schema di contratto, in formato cartaceo o on line, deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal cliente, in forma autografa o digitale e corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità valido e dal codice fiscale… Lo stesso, unitamente al documento di identità in corso di validità e al codice fiscale, deve essere trasmesso al Concessionario”, all’articolo 10, comma 1, inoltre, prescrive che “Il cliente è tenuto al contestuale inoltro o presentazione di un documento di identità e del codice fiscale in corso di validità al momento dell’apertura del conto di gioco.”. Viene richiesta, quindi, copia del documento di identità e il codice fiscale, utilizzando un tenore letterale diverso fra i due documenti. Ne deriva che il documento di identità deve essere trasmesso in copia mentre il codice fiscale può essere anche solamente comunicato dal Cliente e poi verificato dal concessionario.

8. DOMANDA - Schema di Contratto di Conto di Gioco - art. 10 comma 1 e 2.

Si chiede di chiarire quanto segue:

- Entro quale termine il Cliente è tenuto a trasmettere il documento d’identità valido in sede di registrazione?

- Cosa accade se il Cliente non invii tempestivamente il documento richiesto? La registrazione si considera completata o viene sospesa/annullata? Nel caso di specie, se nel form di registrazione il Cliente inserisce i dati estratti dal documento d’identità; qualora tali dati siano verificati in via automatica da Sogei senza invio dell’immagine del documento, la registrazione si considera valida, o è comunque richiesta la trasmissione del documento in formato digitale prima dell’attivazione del conto?

Per gli utenti registrati tramite Spid o altra identità digitale certificata:

- Qual è la procedura in caso di scadenza delle credenziali Spid o dell’identità digitale?

- Cosa accade se i dati anagrafici sottostanti sono modificati presso l’Identity Provider dopo l’attivazione del conto di gioco?

RISPOSTA –  Ai sensi dell’articolo 10, comma 1 dello schema del contratto di conto di gioco “Il cliente è tenuto al contestuale inoltro o presentazione di un documento di identità e del codice fiscale in corso di validità al momento dell’apertura del conto di gioco”. Ai sensi dell’articolo 4, comma 7 dello schema di contratto di conto di gioco “Il contratto produce effetti dal momento in cui è ricevuto dal Concessionario debitamente sottoscritto e corredato della copia del documento di identità e del codice fiscale del Cliente, in corso di validità.” Il contratto, pertanto, produce effetti e si intende concluso solo con la presentazione del documento che deve essere, quindi, contestuale all’apertura del conto. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2 “In assenza di documento di identità in corso di validità o qualora siano forniti dati personali incompleti o non corretti, non è possibile giocare né è possibile procedere alla ricarica del conto di gioco e al prelievo.” Non si comprende cosa significhi “dati verificati in via automatica da Sogei”, il documento deve essere trasmesso ai fini dell’apertura del conto. L’apertura del conto di gioco tramite SPID è una modalità che deve essere definita, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 con provvedimento del direttore dell’Agenzia, non ancora adottato.

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