Scommesse nei Ctd, avvocato Agnello: ‘Consentito il Pc in libera navigazione web’
La presenza di una postazione Pc in libera navigazione sul web all’interno di un centro trasmissione dati non integra la violazione di legge e non può essere equiparata all’apparecchiatura che consente ai clienti di giocare su piattaforme on-line per le scommesse.
A stabilirlo, con una nuova pronuncia, è il Tribunale ordinario di Nola.
La vicenda riguarda il titolare di un centro trasmissione dati collegato con la Stanleybet sottoposto a un’ispezione effettuata dal personale appartenente all’Adm, al quale veniva contestata la violazione dell’articolo 7, comma 3 quater, D.L. 158/2012 (cosiddetto decreto Balduzzi) per la presenza di “una postazione Pc a disposizione del pubblico che consentiva il collegamento al sito di gioco www.stanleybet”.
I funzionari hanno ritenuto che la mera presenza di una postazione Pc integri la violazione del decreto Balduzzi mentre per l’avvocato Daniela Agnello l’assenza di periferiche per l’inserimento di banconote, monete o smart card, o per la lettura elettronica del documento d’identità, la carenza di tastiera e altro non è sufficiente ad integrare la contestazione.
Il legale sottolinea che “il Pc presente presso il ricevitore Stanley era destinato alla navigazione libera sul web oppure per visualizzare i risultati degli eventi sportivi e che l’equiparazione del Pc alle altre apparecchiature di gioco non trova fondamento nella legislazione vigente e nella giurisprudenza di merito e di legittimità”.
Per il Tribunale ordinario di Nola “come si evince chiaramente dagli atti allegati al ricorso la violazione dell’art. 7, co. 3 quater, del D.L. 158/2012 non appare sufficientemente motivata, in quanto gli ispettori non hanno spiegato in che modo la postazione, priva di tastiera e di altre periferiche ad essa collegate, avrebbe concesso al cliente la possibilità di piazzare una scommessa online. È molto probabile, invece, che la stessa, come asserito dal ricorrente, venisse usata solo per visionare i risultati degli eventi sportivi, considerata la circostanza che essa consentiva di navigare liberamente sul web”.
Il Tribunale campano quindi ha accolto l’opposizione proposta dallo studio legale Agnello e ha annullato l’ordinanza ingiunzione.