Gioco online, Adm ai concessionari: ‘Sito internet, no a sottodomini’

Con una circolare, l'Agenzia dogane e monopoli ricorda ai nuovi concessionari di gioco online l'obbligo di un unico dominio internet e della 'rimozione degli eventuali re-indirizzamenti per tutti gli ulteriori siti attuali'.
Scritto da Redazione

© Agenzia delle dogane e dei monopoli - Sito ufficiale

“L’Agenzia ha espressamente sancito l’obbligo di accesso al sito internet solo ed esclusivamente attraverso l’unico dominio internet registrato dal concessionario. Non è possibile registrare nei server Dns sottodomini (domini di terzo, quarto livello etc…) che consentano l’accesso all’unico sito internet del concessionario.”

Lo ricorda ai nuovi concessionari di gioco online l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con un'apposita circolare.

Adm inoltre ribadisce l'obbligo della “rimozione degli eventuali re-indirizzamenti per tutti gli ulteriori siti attualmente esistenti e riconducibili al concessionario”.

IL TESTO INTEGRALE DELLA CIRCOLARE – Di seguito, ecco il testo integrale della circolare inviata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai concessionari di gioco online.

 

“L’articolo 6, comma 5, lettera o), del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, stabilisce l’obbligo, per i soggetti aggiudicatari della procedura di gara in oggetto, di “attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche da essa stabilite, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà con esclusione della possibilità per il medesimo concessionario di mettere il riferito sito nonché qualsiasi elemento di offerta di gioco a disposizione di soggetti terzi, anche se appartenenti al medesimo gruppo societario, con qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia”.

In attuazione della su citata disposizione, l’Agenzia ha redatto le Regole tecniche, approvate con determinazione n. 777860 del 17 dicembre 2024, pubblicate nell’ambito della procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

Per detta procedura sono state pubblicate anche le Regole amministrative che contengono un’importante specifica riguardo all’entrata in vigore delle Regole tecniche: “Nel semestre successivo al rilascio delle concessioni restano transitoriamente valide e utilizzabili, altresì, le regole tecniche di cui al decreto direttoriale Aams dell’8 febbraio 2011, n. 2011/190/CGV, fermo restando l’obbligo di attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà”
Pertanto, le Regole tecniche approvate con determinazione n. 777860 del 17 dicembre 2024 saranno valide solo allo scadere del semestre successivo al rilascio delle concessioni, eccetto le specifiche tecniche riferite al sito internet.

In particolare, al punto 6) Cap. 1.1 (Parte prima) è specificato che il concessionario deve, oltre a quanto espressamente indicato nella convenzione, assicurare e garantire 'la realizzazione e gestione di un sito internet, di proprietà del concessionario, cui si accede tramite un dominio internet registrato dal concessionario stesso, la cui estensione di primo livello deve necessariamente coincidere con il Top Level Domain .it'.

L’Agenzia ha, pertanto, espressamente sancito l’obbligo di accesso al sito internet solo ed esclusivamente attraverso l’unico dominio internet registrato dal concessionario.

Non è possibile, quindi, registrare nei server Dns sottodomini (domini di terzo, quarto livello etc…) che consentano l’accesso all’unico sito internet del concessionario.

Di seguito, un esempio di quanto è vietato per la Concessione denominata “Alfa” con sito autorizzato www.alfa.it:

www.sport.alfa.it
www.calcio.sport.alfa.it
www.contogioco.sport.alfa.it
Infine, si ribadisce quanto già comunicato con note n. 671665 del 28 ottobre 2025 e n. 696788 del 7 novembre 2025 riguardo alla rimozione degli eventuali re-indirizzamenti per tutti gli ulteriori siti attualmente esistenti e riconducibili al concessionario. Ad esempio, è vietato che digitando il sito www.beta.it il giocatore sia re-indirizzato al sito autorizzato www.alfa.it.

Si ricorda che l’atto di convenzione di concessione in vigore prevede che per il mancato rispetto dell’impegno di cui all’articolo 15, comma 4, lettere a., b., c., è applicata una penale da euro 10.000,00 (diecimila/00), ad euro 100.000,00 (centomila/00)”.