La Corte suprema dell'Austia - Oberster Gerichtshof – ha presentato una domanda di pronuncia giudiziale riguardante un'azione di responsabilità civile intentata dinanzi ai giudici austriaci da un consumatore abitualmente residente in Austria nei confronti degli ex amministratori di una società di gioco d'azzardo registrata a Malta (ora fallita). Il consumatore sostiene che l'offerta, da parte di tale società, di giochi d'azzardo online in Austria senza la licenza richiesta ai sensi del diritto di tale Stato costituisce un illecito civile (che gli ha causato perdite pecuniarie significative), di cui i suddetti amministratori sono responsabili.
Tale richiesta è al centro di una causa pendente davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, per la quale l’avvocato generale della corte di Giustizia europea, Emiliou, ha presentato le sue conclusioni, pubblicate oggi 12 giugno sul sito della Curia.
Dall'ordinanza di rinvio e dal materiale del fascicolo emerge che la società, attualmente in liquidazione, offriva giochi online dalla sua sede legale a Malta. “Tutte le strutture, compresi i server, utilizzate per tale attività si trovavano lì. La società dirigeva la sua attività in diversi Paesi, tra cui l'Austria, tramite un sito web sul quale i consumatori potevano partecipare ai giochi in questione da quel Paese. La società possedeva una licenza di gioco rilasciata dalle autorità maltesi, in conformità con la legge maltese. Tuttavia, non possedeva una licenza di gioco in Austria, ai sensi della legge austriaca sul gioco d'azzardo”.
Nel documento poi si legge: “2. Dovendo stabilire se tale illecito civile sia regolato dal diritto austriaco o maltese, il giudice del rinvio chiede chiarimenti su due questioni. In primo luogo, desidera sapere se il regolamento (CE) n. 864/2007 (2) (in prosieguo: il 'regolamento Roma II') sia applicabile a tale illecito civile. Più specificamente, tale tribunale si chiede se l'articolo 1(2)(d) di tale strumento, che esclude dal suo ambito di applicazione le obbligazioni extracontrattuali 'derivanti dal diritto societario', comprenda tale tipo di responsabilità degli amministratori per gli atti della società. Supponendo che ciò non sia il caso, tale tribunale si interroga sull'interpretazione della regola generale stabilita dall'articolo 4(1) di tale regolamento, in base alla quale un'obbligazione extracontrattuale derivante da illecito civile è disciplinata dalla legge del Paese in cui si verifica il 'danno'. In sostanza, il giudice del rinvio chiede quale sia esattamente il 'danno' e dove si sia verificato rispetto a tale richiesta”.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, che si possono leggere nel dettaglio nel documento in allegato (in inglese), l'avvocato Emiliou propone alla Corte di giustizia di rispondere alle questioni sollevate dalla Corte suprema austriaca come segue: “(1) L'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) deve essere interpretato nel senso che l'esclusione relativa alle 'obbligazioni extracontrattuali derivanti dal diritto delle società' prevista da tale disposizione non comprende un'asserita 'obbligazione extracontrattuale' di un amministratore di una società derivante dalla violazione di un dovere o divieto imposto dalla legge indipendentemente dalla sua nomina, come il divieto di offrire giochi d'azzardo in un determinato Stato membro senza una licenza rilasciata dalle autorità di tale Stato.
(2) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007 deve essere interpretato nel senso che, qualora un consumatore affermi di aver subito perdite derivanti dal gioco d'azzardo a seguito della partecipazione, a partire dallo Stato membro in cui ha la residenza abituale, ai giochi d'azzardo online offertigli da un prestatore stabilito in un altro Stato membro senza una licenza rilasciata dalle autorità del primo Stato, il 'danno' ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento si è verificato in tale primo Stato, in quanto Paese dal quale sono state effettuate le scommesse”