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Pvr, CdS: 'Violato divieto di intermediazione, giusto sanzionare il concessionario'

31 maggio 2023 - 18:00

Il Consiglio di Stato conferma la penale di 5mila euro irrogata a un concessionario dopo che un punto vendita ricarica ha svolto attività di intermediazione accettando denaro e consentendo uso di un conto gioco intestato ad un'altra persona.

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Ritenuti pacifici i fatti accertati dalla Guardia di finanza, consistenti nella consegna ad un cliente della ricevuta di una giocata effettuata a nome di quest’ultimo su conto intestato al titolare della ricevitoria, nonché nella cospicua movimentazione di giocate, ricariche e prelievi, riscontrata su detto conto, idonea a dimostrare la violazione del divieto di intermediazione, sono infondate e da disattendere tutte le censure articolate dalla società ricorrente”.

Così si conclude il parere con cui il Consiglio di Stato respinge il ricorso straordinario al presidente della Repubblica proposto da una società titolare di una concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici contro il provvedimento con il quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli le ha irrogato la penale di 5.000 euro, prevista dall’art. 19 dell’atto integrativo della convenzione, per avere consentito in un punto vendita ricarica l'attività di intermediazione mediante accettazione di denaro contante e uso di un conto gioco intestato a persona diversa dallo scommettitore.

A nulla è valsa la decisione della società ricorrente di avere intimato la risoluzione del contratto per grave inadempimento all’esercizio commerciale in cui l'illecito è stato accertato non appena conosciuto l’esito dell’accertamento svolto dall’Ufficio unitamente alla Guardia di finanza.

I giudici ricordano infatti che “l’articolo 5, comma 2, lettera g) dell’atto integrativo della convenzione di cui si assume la violazione da parte della ricorrente prevede che il concessionario è tenuto ad 'osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica'. L’inosservanza di tale ultima disposizione, fatta salva l’eventuale responsabilità civile verso terzi, nonché eventuali ulteriori danni provocati agli interessi erariali, comporta l’applicazione della penale convenzionale prevista dall’art.19, comma 2, lett. g), da 1.000 a 50.000 euro per ogni irregolarità riscontrata, in relazione alla gravità ed alla reiterazione della stessa”.

 

Dal quadro normativo e convenzionale “emerge come la ricorrente, in qualità di concessionario, abbia assunto l’obbligo –non contestato nella sua portata - di non svolgere alcuna attività di intermediazione per la raccolta del gioco, limitando l’attività di commercializzazione esclusivamente al canale prescelto, ossia quello online, senza operare la raccolta del gioco presso luoghi fisici, neanche avvalendosi di apparecchiature che permettano la partecipazione telematica dei giocatori, e, inoltre, di non svolgere tali attività neppure per il tramite di operatori facenti parte della propria filiera di gioco”.

Ne discende che “si tratta di responsabilità connotata dal profilo della personalità, parametrata alla violazione degli obblighi di vigilanza e controllo che il concessionario deve porre in essere al fine di assicurare l’osservanza dei divieti che presidiano l’attività di raccolta del gioco a distanza, i quali si estendono anche ai soggetti riconducibili alla filiera del concessionario, ricorda ancora la sentenza.

La disciplina convenzionale, che costituisce la base giuridica degli obblighi e delle relative sanzioni, estende la responsabilità del concessionario a tutti i soggetti ausiliari o allo stesso collegati, e tale deve intendersi anche l’esercizio con il quale è ancora in corso di validità, sotto il profilo giuridico e formale, un contratto di affiliazione, seppur soggettivamente ritenuto dal concessionario non più efficace (cfr. in termini Consiglio di Stato, VII, 29.8.2022, n. 7510)”.

 

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