Pvr: dopo il rinvio del CdS settore sospeso tra norme inapplicabili e controlli in corso

Gli avvocati Luca Porfiri e Alvise Vergerio di Cesana sottolineano la particolarità di 'un rinvio difficilmente conciliabile con le necessità del mercato: l’Albo è sospeso ma proseguono le ispezioni della GdF'.
Scritto da Dd

Il nuovo rinvio deciso dal Consiglio di Stato sulla vicenda dell’obbligo di iscrizione all’Albo dei Punti vendita ricarica apre un ulteriore fronte di incertezza per concessionari e operatori del gioco online. L’udienza, inizialmente attesa nei prossimi mesi, è stata infatti fissata al 24 settembre 2026, una data che sposta in avanti di oltre nove mesi la possibile definizione della controversia.

“Il Consiglio di Stato ha fissato al 24 settembre 2026, tra oltre 9 mesi, l'udienza sulla questione relativa all'obbligo di iscrizione all'albo dei Punti vendita ricarica. Un tempo molto ampio", commentano gli avvocati Luca Porfiri e Alvise Vergerio di Cesana, "per rispondere alle richieste di precisazione contenute nella precedente ordinanza". E sottolineano come questo sia "difficilmente conciliabile con la necessità attuale del mercato e del settore per una definizione celere della questione", tenuto anche conto delle attività ispettive che la Guardia di finanza sta conducendo nei confronti di diversi operatori, in punto di mancato rispetto del limite dei 100 euro.”

La richiesta di chiarimenti avanzata dal Consiglio di Stato nasce dalla necessità di verificare la permanenza dell’interesse ad agire, dato che il contenzioso era sorto quando i concessionari operavano in regime di proroga tecnica. Gli avvocati hanno ribadito che tale interesse non è venuto meno, poiché resta fondamentale chiarire la liceità delle condotte pregresse dei Pvr ricorrenti. Secondo i legali, però, la questione riguarda anche i nuovi concessionari, che potrebbero subire conseguenze pesanti nel caso in cui alcune condotte, come il mancato rispetto del limite dei 100 euro, fossero ritenute illecite.

Se tale interpretazione fosse confermata, concordano i legali, ciò potrebbe perfino “mettere a rischio la nuova concessione”.

Il Consiglio di Stato ha inoltre richiesto chiarimenti all’Agenzia dogane e monopoli sull’operatività dell’albo Pvr, che risulta tuttora sospeso per decisione della stessa Agenzia. “È legittimo, data questa premessa", aggiunge Porfiri, "che i concessionari trovino giustificata ogni condotta, dal momento che il nuovo regime, sul punto, è sospeso proprio per volontà di Adm che ha pure ancorato la sospensione alla definizione del contenzioso in essere. E se per il Tar la normativa si deve applicare nella sua interezza e non ‘a pezzi’, allora, la norma, benché in vigore, come può ritenersi operativa? Il funzionamento dell’Albo è una premessa essenziale anche per l’operatività del limite dei 100 euro, visto che qualsiasi contestazione và rivolta ad un Pvr iscritto all’Albo, che però è sospeso. Ma, poi, anche se Adm riavviasse l’albo, quanti Pvr confermerebbero oggi la loro registrazione o si iscriverebbero? Il limite priva di significato economico la funzione del Pvr e pregiudica enormemente tutto il sistema gioco online, compreso l’Erario.”

La sospensione dell’Albo, dunque, crea un cortocircuito normativo: la legge è formalmente in vigore, ma non può essere applicata in modo coerente senza l’operatività dell’Albo stesso. La conseguenza è una situazione definita dagli operatori come paradossale: l’Albo è sospeso, il limite dei 100 euro è contestato, e la definizione giudiziale è rinviata di quasi un anno. Nel frattempo, però, i controlli non si fermano e sempre l'avvocato Porfiri avverte che, sebbene l’infrazione sia inizialmente imputabile al punto vendita, una condotta reiterata potrebbe coinvolgere direttamente il concessionario.

A complicare ulteriormente il quadro, la competenza sui verbali ispettivi spetta ai giudici ordinari territorialmente competenti. Una frammentazione che, secondo i legali, potrebbe generare decisioni non coordinate e potenzialmente divergenti, dando origine a un vero e proprio “caos” giurisprudenziale.