“La Sezione esprime parere favorevole all’ulteriore iter dello schema, alla condizione che il Ministero apporti allo schema la modifica richiesta dal Garante e tutte le modifiche prospettate nel parere interlocutorio della Sezione che riterrà responsabilmente di condividere, e inoltre accompagni il testo modificato con una relazione nella quale esponga analiticamente le motivazioni per cui ritiene di accogliere, o non accogliere, le predette modifiche.”
Lo precisa il Consiglio di Stato esprimendo un parere favorevole allo “Schema di decreto ministeriale relativo alle disposizioni per il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali da attribuire al concessionario di gioco per inadempienza. Art. 8, co. 3, Dlgs. n. 41 del 2024", vale a dire secondo le disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, chiesto dal ministero dell'Economia e delle finanze.
Alla fine di gennaio il Consiglio di Stato ha sospeso il parere ritenendo necessario che il Mef, ai fini dell’espressione del parere definitivo, acquisisse il parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali sul testo in esame.
Ai primi di febbraio il capo Ufficio legislativo del Mef ha inviato copia del parere reso dal Garante della protezione dei dati personali, unitamente al contributo fornito in proposito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
In esso il direttore centrale di Adm afferma, “richiamando il parere interlocutorio laddove paventa che l’art. 4 dello schema possa implicare (o comunque non escluda) che l’Agenzia possa accedere anche ai dati personali relativi ai singoli utenti del gioco on line, che 'in realtà la norma in discussione non implica alcun accesso ai dati personali relativi ai singoli utenti del gioco on line, detenuti dai concessionari'.
In particolare, l’art. 4, comma 2, lettera b) riguarderebbe 'casi assolutamente circoscritti e determinati che si riferiscono, solamente, a tutte le attività tecniche, informatiche, procedurali, a cui i concessionari sono tenuti per obbligo convenzionale', sì che non vi sarebbe 'alcun accesso ad alcun dato personale dei giocatori, né ai dati finanziari dei conti di gioco'. Il comma 3 dell’art. 4, poi, facendo esclusivo riferimento ai livelli di servizio, non avrebbe alcuna attinenza con i dati personali dei giocatori, né tantomeno dei concessionari. L’Agenzia precisa, invero, di avere accesso ai dati personali dei giocatori, considerato che è titolare dell’Anagrafe dei conti di gioco, nel quale sono contenuti tutti i dati personali dei titolari dei conti di gioco ma che, 'in alcun modo, tale Anagrafe è toccata dal presente regolamento'. La nota dell’Agenzia prosegue richiamando la disciplina di cui all’art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ove si disciplinano gli obblighi a carico del richiedente la concessione e alle convenzioni di concessione e ribadisce conclusivamente che nello schema in esame non è previsto alcun accesso a dati personali”.
Alla luce di questo, il Garante della privacy afferma: “Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, il contenuto della precisazione dell’Agenzia, inerente l’insussistenza di trattamenti di dati personali funzionali agli adempimenti previsti, dovrebbe essere inserito nello schema di regolamento. In particolare, all’articolo 4 potrebbe essere inserito un comma aggiuntivo che chiarisca come gli accertamenti previsti dai commi 2 e 3 non comportino trattamenti di dati personali”. Conclusivamente, il Garante esprime parere favorevole, a condizione che l’articolo 4 sia integrato nei termini sopra indicati.
Ed ecco quindi il parere favorevole del Consiglio di Stato, che riportiamo nella sua interezza in allegato.