Tar Lazio: ‘Mancata offerta al nuovo bando gioco online toglie diritto a proseguire attività’
Il Tar Lazio, sezione II, respinge la domanda di sospensione cautelare presentata da due società di gioco online che si appellavano contro circolari e determinazioni dell'Agenzia dogane monopoli in materia di concessioni per il gioco a distanza. Le due società, che non hanno presentato offerta per il nuovo bando per il gioco a distanza, avevano impugnato gli atti che regolano la fase finale della proroga tecnica chiedendo la sospensione del bando per il gioco a distanza.
"La parte ricorrente", spiegano i giudici nell'ordinanza emessa mercoledì 8 settembre, "che non ha presentato offerta per il nuovo bando per l’affidamento della concessione per il gioco a distanza, non vanta allo stato alcun tutolo idoneo alla prosecuzione delle attività sulla base della vigente convenzione di concessione, in regime di proroga tecnica ex lege, come tale, per definizione, esercitabile fino al completamento del successivo procedimento ad evidenza pubblica, previsto in concreto per tutti i concessionari in proroga tecnica (incluse le società ricorrenti) al 12.11.2025."
Il Tar Lazio ha motivato il rigetto della sospensiva sulla base di due elementi fondamentali: l'assenza del fumus boni iuris, ovvero della probabilità di accoglimento del ricorso nel merito, e l'insussistenza del periculum in mora, cioè del danno grave e irreparabile derivante dall'applicazione immediata degli atti impugnati.
Le società avevano chiesto l'annullamento e la sospensione cautelare di diverse circolari di Adm. In particolare, contestavano la circolare dell'Ufficio gioco a distanza e scommesse prot. numero 351477 del 19 giugno 2025, la determinazione direttoriale prot. 0504068 del 24 luglio 2025 e la circolare prot. numero 505631 del 25 luglio 2025, e lamentavano che gli atti impugnati avrebbero determinato una cessazione anticipata delle loro attività rispetto alla scadenza naturale della proroga tecnica, prevista al completamento della nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni per il gioco a distanza.
Gli atti di Adm, il cui valore è confermato dal Tar Lazio, prevedono, tra il resto, l'obbligo per i concessionari in proroga di comunicare ai clienti in portafoglio la prossimità della cessazione del rapporto contrattuale. Il Tar Lazio ha ritenuto che tali previsioni non appaiano irragionevoli, essendo funzionali alla tutela, di indubbio rilievo pubblico, degli interessi dei giocatori e della regolarità dei flussi finanziari in prossimità della cessazione della convenzione di concessione in regime di proroga pluriennale.