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Tar Sicilia: 'Apparecchi gioco, gestore deve garantire immodificabilità e sicurezza'

05 gennaio 2024 - 09:29

Il Tar Sicilia respinge il ricorso di un esercente contro la sospensione della licenza di raccolta scommesse e di giochi per un mese emesso dalla Questura di Enna.

Scritto da Fm
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“Secondo la disposizione normativa, il gestore deve garantire l’immodificabilità e la sicurezza dell’apparecchio, anche con riferimento al sistema di elaborazione a cui l’apparecchio è connesso. Il ricorrente non lo ha fatto ed è, quindi, in colpa”.

Non lascia dubbi il Tar Sicilia nella sentenza in cui respinge il ricorso proposto dall'amministratore unico di una società per chiedere l’annullamento il provvedimento di sospensione per 30 giorni della licenza di raccolta scommesse e di giochi emesso dalla Questura di Enna dopo aver constatato la presenza presso i locali dell’esercizio in questione di un personal computer che avrebbe consentito alla clientela il libero e incontrollato accesso alla rete internet.

Secondo quanto riporta la sentenza, “al momento dell’accesso il dispositivo era utilizzato da un cliente per il gioco del poker online, tramite accesso ad una piattaforma telematica mediante inserimento di chiavi d’accesso, codice utente e password. Veniva, quindi, contestato all’interessato l’utilizzo di un apparecchio destinato, anche indirettamente, al gioco, in violazione dell’art. 110, comma 9, lettera f-quater, del Tulps”. Fatto per cui il personale della Questura ha provveduto al sequestro dell’apparecchio ai sensi dell’art. 13, secondo comma, della legge n. 689/1981.

La Questura quindi non ha ritenuto “necessario esperire ulteriori accertamenti” rimarcando che il provvedimento impugnato “trova fondamento nella chiara previsione normativa volta a disciplinare la gestione del mercato del gioco e delle scommesse secondo criteri di legalità, inibendo scommesse non ammesse o addirittura vietate dalla disciplina nazionale a tutela dei consumatori vulnerabili a rischio di dipendenza, nella salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica”.

 

Motivazioni condivise anche dal Tar Sicilia.

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