Comune Jesolo, in vigore limiti al gioco: 'Orari diversi per sale e locali'
Da oggi, 25 maggio, le attività di gioco di Jesolo (Ve) dovranno rispettare limiti orari e distanziometro regionale, fra i luoghi sensibili anche i musei e le caserme.
Entrerà in vigore oggi, 25 maggio, il Regolamento del Comune di Jesolo (Ve) che fissa alcune nuove regole per le attività di sala da gioco, sale slot e Vlt e per le attività di pubblico esercizio e altre al cui interno vengono installati giochi che consentono vincite in denaro.
Tra le novità di maggior rilievo vi è quella relativa agli orari di funzionamento degli apparecchi, fissati fra le 12 e le 24 di tutti i giorni, compresi i festivi, per quelli installati nelle sale da gioco, e tra le 10.30 e le 22.30 per quelli installati negli esercizi commerciali (alberghi, ristoranti, bar, sale giochi, stabilimenti balneari, tabaccherie, edicole, ricevitorie, ecc.) o circoli. Al di fuori di tale fasce orarie devono essere spenti e disattivati.
Nell’ambito di tali limiti il titolare dell’attività ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura. L’orario adottato deve essere reso noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello visibile dall’esterno.
Gli orari individuati nel regolamento non si applicano alle cosiddette sale giochi per bambini, dove non sono installati giochi che prevedono vincite in denaro.
Sono definiti luoghi 'sensibili' ai sensi del comma 1 del presente articolo: gli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado; i luoghi di culto; gli impianti sportivi ed i centri giovanili o gli altri istituti frequentati principalmente da giovani e tra questi anche i patronati e gli oratori; le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, le strutture ricettive per categorie protette; i giardini, i parchi e gli spazi pubblici attrezzati e non, altri spazi verdi pubblici attrezzati e
non; i siti museali; le caserme, le aree a servizi, le cliniche, i luoghi di particolare valore civico".
Inoltre, "al fine della tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all’interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat.
Il locale deve inoltre rispettare una distanza minima di 200 metri da sportelli bancari, postali o bancomat, agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento od oggetti preziosi, o da altre apparecchiature eroganti denaro contante. La distanza è calcolata con le modalità indicate al comma 3.
L’esercizio delle attività di cui al comma 1 del presente articolo è comunque vietato: negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa; nei chioschi su suolo pubblico".
LE SANZIONI - Ferme restando le multe già previste dall’art. 20 della Legge regionale del 27 aprile 2015 n. 6, il regolamento prevede diverse sanzioni per chi viola le sue prescrizione. Nel caso di mancato rispetto dei limiti orari la sospensione dell'attività
"è disposta per un periodo: a) di giorni tre, per la prima volta in cui si verifica la recidiva; b) di giorni cinque in caso di seconda recidiva; c) di giorni trenta per ogni ulteriore recidiva successiva alla seconda".
Invece "la violazione delle disposizioni concernenti la regolamentazione della distanza dai luoghi sensibili, in ordine all’apertura di nuove sale giochi o scommesse, ferme restando le sanzioni previste dalle specifiche disposizioni normative di settore, nonché le sanzioni pecuniarie relative, comporta la cessazione definitiva dell'attività. La violazione delle disposizioni concernenti la regolamentazione della distanza dai luoghi sensibili, in ordine alla nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo leciti, ferme restando le sanzioni previste dalle specifiche disposizioni normative di settore,
comporta la cessazione definitiva dell'esercizio degli apparecchi.
Ai sensi dell’art. 110, comma 10, del Tulps, l’esercizio dell’attività sarà sospeso per un periodo di giorni 30 giorni ed in caso di reiterazione l’esercizio dell’attività sarà sospeso in forma permanente con l’eventuale decadenza del titolo abilitativo, qualora il titolare di Pubblico Esercizio configuri gli illeciti di cui all’art. 110, comma 9 e 9 bis".