Consiglio Puglia, ecco il testo integrale della nuova legge sul gioco
Pubblicato il testo integrale della nuova legge sul gioco approvata dal consiglio regionale della Puglia nella seduta del 5 giugno.
È stato pubblicato, sul sito del consiglio regionale della Puglia, il testo integrale della legge regionale "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico)"approvata nella seduta di ieri, 5 giugno.
IL TESTO DELLA LEGGE -Ecco gli articoli della legge che modifica quella approvata nel dicembre 2013 (consultabile a questo link).
Art. 1
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43
All’articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43 (Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (Gap)), sono apportate le seguenti modifiche:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
il comma 3 è abrogato;
dopo il comma 3, come in ultimo abrogato dalla presente legge, è inserito il seguente:
non è consentita l’installazione e/o la presenza di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 10, comma 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al r.d. 773/1931, negli esercizi di dimensione inferiore ai 20 metri quadri di superficie calpestabile aventi attività principale diversa dalla gestione, commercializzazione e/o somministrazione di giochi, comunque denominati, che prevedano vincite in denaro;
negli esercizi di cui alla precedente lettera a), con superficie calpestabile non inferiore ai 20 metri quadri e non superiore ai 50 metri quadri, non è consentita l’installazione di più di due apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931; negli esercizi di dimensione superiore a 50 metri quadri il numero degli apparecchi può aumentare di una unità per ogni 25 metri quadri ulteriori di superficie, fino a un massimo di sei apparecchi;
in tutti gli esercizi commerciali di cui alla precedente lettera a), gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 5, del r.d. 773/1931, sono collocati in ambienti architettonicamente separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili; la superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale dell’esercizio; i comuni nell’ambito dei propri regolamenti o strumenti di pianificazione prevedono gli elementi architettonici necessari a rendere effettiva la separazione tra gli ambienti dedicati al gioco e quelli dedicati all’attività prevalente dell’esercizio;
è consentito esporre al pubblico in bar, tabaccai, ristoranti e negli esercizi a questi assimilati, biglietti o tagliandi di lotterie nazionali a estrazione istantanea, comunque denominati, esclusivamente in appositi e delimitati spazi che non superino il 30 per cento della superficie espositiva totale. Con provvedimento della giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di quanto stabilito nella presente lettera d).”;
l comma 4 è abrogato;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
al comma 7, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “E’ altresì vietata, all’esterno dei locali che ospitano case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e/o qualunque altro genere di attività che offra giochi con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e/o proiezioni video che pubblicizzino la possibilità di vincita ovvero vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo.”;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
al comma 8 sono soppressi i numeri: “3, 4,”.
Dopo l’articolo 8 della l.r. 43/2013 è introdotto il seguente:
La Giunta regionale promuove la stipula di apposita convenzione tra la Regione, le Forze dell’Ordine presenti sul territorio regionale, i concessionari di giochi e scommesse e le Asl pugliesi, finalizzata ad attivare uno specifico programma comune di azioni e di interventi nel campo della prevenzione, della vigilanza e del contrasto alle violazioni di norme regionali e nazionali in materia di gioco d’azzardo, anche allo scopo di determinare un effetto deterrente e dissuasivo rispetto all’assunzione di comportamenti illeciti da parte di gestori ed esercenti. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a euro 155mila per ciascuno degli esercizi del bilancio pluriennale 2019-2021, si fa fronte mediante prelevamento, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1.”.
L’articolo 10 della l.r. 43/2013 è abrogato.