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Contrasto al Gap in Piemonte, la legge in Gazzetta delle Regioni

29 ottobre 2016 - 11:12

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Regioni la legge piemontese sul contrasto al gioco patologico.

Scritto da Anna Maria Rengo

Ampiamente applicata dopo la sua entrata in vigore, è stata pubblicata anche sulla Gazzetta Ufficiale, serie Regioni, di oggi 29 ottobre, la legge regionale del Piemonte recante norme per la prevenzione e il contrasto al gioco patologico.

Tra le novità più rilevanti del provvedimento, la previsione del Piano triennale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. 

Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco - poi - è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori, istituti di credito e sportelli bancomat, esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati, movicentro e stazioni ferroviarie.
PREROGATIVE DEI COMUNI - Per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica - poi - entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge la legge prevedeva che i Comuni dovessero disporre limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite slot machine per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza da gioco è inoltre vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco, delle sale scommesse o all’installazione degli apparecchi per il gioco presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e i locali pubblici e la Regione promuoverà accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto.

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