Ddl Binetti: sul Gap servono formazione e informazione
Nel testo del disegno di legge Binetti sul gioco focus anche sulle iniziative di prevenzione e formazione.
"Prevenire, curare e riabilitare i soggetti affetti da dipendenze comportamentali e in particolar modo i soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico", cercando "contemporaneaamente di sostenere i loro familiari". Questo l'obiettivo del disegno di legge presentato in Senato da Paola Binetti (Udc) e di cui è stato pubblicato il testo, che riprende quello frutto dei lavori alla Camera di un Ddl analogo, nella precedente legislatura, e che recava sempre la sua firma.
Il disegno di legge prevede l'inserimento del gioco patologico nei livelli essenziali di assistenza e la possibilità per questi pazienti di accedere alla cura in ambulatori ad hoc individuati all’interno dei dipartimenti di salute mentale già presenti sul territorio.
Focus anche sulle misure di prevenzione attraverso l’azione di formazione e di informazione indispensabile per un’azione concreta di tutela delle fasce più fragili della popolazione. Si prevede l’attuazione di una campagna informativa che sensibilizzi i cittadini, fin da giovanissimi, sui rischi in cui incorrono attraverso l’uso smodato del gioco come attività ludica, indirizzando a mantenere il gioco entro i confini di un’attività responsabile, controllato dal soggetto, anche attraverso il coinvolgimento della sua famiglia.
Viene poi affrontato il tema del codice etico di condotta degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro e si prendono in considerazione le misure per la tutela dei minori e per l’aiuto ai giocatori problematici.
Inoltre, si mette in evidenza la possibilità di avere un amministratore di sostegno nei casi più gravi. L'articolato si sofferma sulle norme di sicurezza delle lotterie istantanee, analizzando le caratteristiche che debbono avere i tagliandi relativi. Inoltre, si sottolinea la necessità del divieto della pubblicità e si descrivono le caratteristiche che devono avere i locali in cui si gioca. Infine, un articolo si riferisce all’identificativo no slot per i locali che rinunciano a vendere il gioco d’azzardo.
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge introduce misure volte ad assicurare: a) la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d’azzardo pato logico, definiti ai sensi dell’articolo 2, e dei loro familiari; b) la prevenzione del gioco d’azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d’azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.
Art. 2. (Definizione)
1. Sono considerati affetti da dipendenza da gioco d’azzardo patologico, in conformità a quanto definito dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.
2. Sono considerati 'giocatori problematici' quei soggetti che, pur non manifestando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evoluzione verso la patologia.
3. Sono considerati 'soggetti vulnerabil' i soggetti alcoldipendenti o tossicodipendenti, i pazienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento nonché le persone che, per caratteristiche psico-fisiche e ambientali, hanno maggiori probabilità, se stimolate, di sviluppare una dipendenza da gioco d’azzardo.
Art. 3. (Livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d’azzardo patologico e relativa certificazione)
1. Il Servizio sanitario nazionale, attra verso i Servizi per le dipendenze patologi che istituiti dalle regioni, garantisce alle persone con dipendenza patologica da gioco d’azzardo interventi di prevenzione, cura e riabilitazione ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
2. La certificazione di diagnosi di gioco d’azzardo patologico dà diritto all’esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia.
3. Nell’ambito del sito internet istituzio nale del Ministero della salute è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di resi denza, e sulle reti di servizi pubblici nonché sul numero verde nazionale istituito ai sensi dell’articolo 6, comma 5.
Art. 4. (Informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d’azzardo)
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’univer sità e della ricerca, d’intesa con il Ministero della salute, sentito l’osservatorio per il contrasto della diffusi il fenomeno della dipendenza grave, di cui all’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, predispone campagne di informazione e pro muove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. Nella programmazione delle attività formative, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istitu zioni locali e dei servizi territoriali del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti operatori del settore delle dipendenze.
2. Il Ministero della salute, su proposta dell’osservatorio di cui al comma 1, predispone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate: a) ad aumentare la conoscenza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco d’azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute; b) a pubblicizzare la sezione del sito internet di cui all’articolo 3, comma 3, nonché analoghi strumenti presenti sui siti internet delle regioni; c) a promuovere la conoscenza del numero verde nazionale di cui all’articolo 6, comma 5, e di eventuali numeri verdi regionali dedicati ai soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico e ai loro familiari; d) a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d’azzardo, del rischio di perdite economiche e d’indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale rischio comporta; e) a informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei gio chi online; f) a diffondere la conoscenza del logo identificativo no slot di cui all’articolo 11.
5. (Codice etico di condotta degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro)
1. Le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro devono dotarsi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comportamenti di gioco a rischio, di individuare i giocatori problematici e di intervenire fornendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.
Art. 6. (Misure per la tutela dei minori e per l’aiuto ai giocatori problematici)
1. All’articolo 24, comma 21, primo pe riodo, del decreto-legge 7 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: 'da euro cinque mila a euro ventimila' sono sostituite dalle seguenti: 'da euro 10.000 a euro 30.000'.
2. L’accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi, previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l’uti lizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi online con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previsti allo scopo di impedire l’accesso dei minori a tali giochi.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli apparecchi di cui al comma 2 devono essere installati appositi meccanismi che ne blocchino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria.
4. Al fine di favorire le attività di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico, gli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 2 devono essere forniti di strumenti di rilevazione del comportamento di gioco nonché di strumenti di avviso finalizzati a favorire la piena consapevolezza del rischio in capo al giocatore. Tali strumenti devono rispettare la privacy del giocatore stesso e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l’assistenza ai soggetti problematici, in modo da facilitare e favorire l’accesso ai centri di assistenza sanitaria. Il Ministero della salute, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme at tuative finalizzate all’applicazione delle di sposizioni del presente comma.