De Rango (Pd): 'Distanziometro di 1000 metri a Rende'
Il consigliere Alessandro De Rango propone per Rende (Cs) un distanziometro di 1000 metri, senza tener conto che per la legge calabrese ce ne sono due da 300 e 500 metri.
Complice il mancato arrivo del decreto attuativo dell'intesa siglata a settembre 2017 in Conferenza Unificata Stato-Regioni, la materia "gioco" continua ancora a essere disciplinata in maniera autonoma dai Comuni, spesso con la proposta di regolamenti in contrasto con altre norme locali. Ne è un esempio il Comune di Rende, in provincia di Cosenza, dove il consigliere Alessandro De Rango (Partito Democratico) insieme ad alcuni esponenti della minoranza ha presentato una bozza di regolamento per il contrasto al Gap, che prevede l'introduzione di un distanziometro di 1000 metri, nonostanteil Consiglio regionale della Calabria abbia appena detto sì al testo "Interventi regionali per la prevenzione ed il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione di una cultura della legalità e dell'economia responsabile", comprensiva di un distanziometro di 300 metri per i Comuni con popolazione fino ai 5mila abitanti e di 500 per quelli con popolazione superiore. Il caso di Rende, che conta 35mila anime.
De Rango chiede al Comune di Rende di "promuovere l’adozione di un apposito regolamento che si ponga il principale obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco garantisca i limiti di sostenibilità con l’ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l’utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza". Con l'invito a inoltrare la bozza di regolamento alla "commissione consiliare competente per
materia ed agli uffici competenti al fine di consentire una rapida approvazione in consiglio comunale".
La distanza tra i locali e i luoghi di cui ai precedenti commi dovrà essere calcolata dal centro della porta di ingresso del locale, seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta d’ingresso del luogo sensibile individuato.
L’esercizio delle attività di cui al presente titolo è vietato negli immobili di proprietà o in gestione all’Amministrazione comunale". Quanto alla limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco - che per la nuova legge calabrese prevede per i Comuni la facoltà di limitare l'apertura delle sale da gioco e scommesse e di tutti i locali pubblici con offerta di gioco per otto ore giornaliere, e non oltre le ore 22 - De Rango propone un orario tra le 10 e le 13 e le 17 e le 22, di tutti i giorni, compresi i festivi. Importante il richiamo ai requisiti morali che devono possedere gli imprenditori e i legali rappresentanti di società di persone o di capitali con attività di gioco."Per ottenere una licenza di cui all'art. 86 del Tulps, non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6/09/2011 n. 159 – nuovo codice antimafia, né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11 e 92 del Tulps". Inoltre, recita la proposta di regolamento, "i percettori di sussidi e/o contributi economici in denaro corrisposti/accordati dal Comune di Rende che venissero identificati nell’atto del gioco mediante utilizzo di denaro all’interno delle attività disciplinate dal presente regolamento decadranno dai benefici Comunali loro concessi. Della decadenza verrà dato atto mediante la procedura amministrativa disciplinata dalla legge e dai regolamenti preposti".
intrattenimento di cui all’art. 110 co. 6 lettera a) a condizione che: a) sia stata presentata segnalazione di inizio attività con le modalità di cui all’art.17; b) sia garantita la differenziazione dell’offerta di gioco, attraverso l’installazione di apparecchi alternativi a quelli dell’art. 110 6 del Tulps; c) i congegni di cui all’art. 110 6 del Tulps siano collocati in area separata rispetto ai giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale; Gli apparecchi previsti dall’art. 110 co. 6 lettera a) del Tulps non possono in alcun caso essere installati negli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande qualora gli stessi si trovino all’interno di istituti scolastici e universitari, impianti sportivi e centri parrocchiali, giardini e parchi pubblici, ospedali.
Ai titolari che rinunciano all’installazione di apparecchi di intrattenimento con vincita in denaro potranno essere concesse agevolazioni in relazione al plateatico o comunque altre agevolazioni che verranno individuate con apposita delibera di Giunta Comunale".