Manovra Bis: passa emendamento Governo su riduzione slot
In Commissione Bilancio della Camera passa emendamento Governo su riduzione slot, bocciati tutti gli emendamenti all'articolo 6, tranne quello su bingo e sulle sanzioni.
Al via la discussione in Commissione Bilancio della Camera dell'articolo 6 della Manovra Bis, che contiene una serie di misure sul gioco. Passa l'emendamento del Governo sulla riduzione delle slot machine, mentre vengono bocciati tutti gli altri, tranne quello a firma Matteo Mantero (M5S) sulle sanzioni e relativo alla riduzione delle slot machine e quello di Marco Di Maio sul bingo. Trasformato in ordine del giorno un emendamento sulle distanze dai luoghi sensibili.
Tra i bocciati quello a firma M5S sull'aumento del Preu per le Vlt dal 6 percento al 19 percento. Non passa, sempre a firma M5S, l'emendamento sulla pubblicità: "È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le clausole di decreti ministeriali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma 5, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma 5".
4-bis. All'articolo 1, comma 838, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga» sono aggiunte, infine, le seguenti: ad eccezion fatta per quei concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell'impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali, per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo, e abbiano la disponibilità di altro immobile, situato nello stesso Comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque la valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli".