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Provincia Trento e gioco, Leonardi (FI): 'Il mio Ddl non si ferma'

02 marzo 2021 - 10:04

Sospeso l'iter del Ddl sul gioco per 7-10 giorni per 'approfondimenti', il firmatario Giorgio Leonardi (FI) non molla e va avanti, nonostante le critiche di Cal e associazioni del sociale.

Scritto da Fm
Provincia Trento e gioco, Leonardi (FI): 'Il mio Ddl non si ferma'


Nella giornata di oggi, 2 marzo, la commissione Politiche sociali del consiglio provinciale di Trento avrebbe dovuto procedere alla discussione finale e al voto sul disegno di legge firmato da Giorgio Leonardi (Forza Italia)  che, come noto, chiede di riaccendere gli apparecchi da gioco installati negli esercizi pubblici spenti dallo scorso agosto per l'entrata in vigore della normativa varata nel 2015.

Ma così non sarà per la necessità di compiere alcuni "approfondimenti", come confermato a GiocoNews.it dal suo proponente.
"Non ho ritirato la mia proposta, ma l'iter è stato sospeso per 7-10 giorni.
Porterò comunque avanti il mio Ddl; chi lo condivide potrà votarlo, chi non vuole no, per me è lo stesso. Poi, ovviamente, bisognerà vedere cosa ne pensa la maggioranza".

Poche, chiare parole, che dissipano i dubbi di chi, dopo il parere negativo al testo del forzista espresso dal Consiglio delle autonomie locali e dopo i "no" ribaditi da alcuni consiglieri ed associazioni del sociale durante le audizioni sulla legge, aveva temuto il ritiro del Ddl.
Nessun passo indietro nelle intenzioni di Leonardi, che mira tanto alla tutela della salute pubblica quanto alla salvaguardia del comparto imprenditoriale della zona, alle prese con una perdita di occupazione stimata fra le 300 e le 400 unità, conseguente all'effetto espulsivo della normativa, con la riduzione dell’insediabilità dei locali con giochi pubblici al 3 percento del territorio, secondo le stime portate in audizione da Acadi - Associazione concessionari di giochi pubblici guidata da Geronimo Cardia.
A quanto pare, il "nodo" da sciogliere sarebbero le intenzioni al momento ancora non nette dei consiglieri della Lega, che fra le sue file fra l'altro si annoverano l'attuale presidente della Provincia Maurizio Fugatti - che nel 2015 aveva contestato la legge ora in essere in quanto "discriminante verso i bar e gli altri locali pubblici che integrano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande con l'offerta di slot machine" - e anche l'assessore al Commercio Roberto Failoni, che nel settembre 2020 aveva evidenziato "l’ampio lasso temporale di cinque/sette anni decorrenti dall’entrata in vigore della legge (12 agosto 2015), previsto dal Legislatore provinciale per la rimozione degli apparecchi in questione dalle aree sensibili, proprio con lo scopo di salvaguardare le attività economiche, agevolandone l’ammortamento e il recupero degli investimenti". 
A schierarsi apertamente dalla parte di Leonardi e del suo Ddl è Claudio Cia (Fratelli d'Italia), presidente della commissione Politiche sociali, che ribadisce il suo appoggio alla proposta di modifica della normativa in difesa del gioco legale, unico baluardo contro quello illecito.  
 
COSA PREVEDE IL DDL - In primis, Leonardi chiede che possano essere “ripristinati, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2015, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli apparecchi da gioco per i quali è stata prevista la rimozione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge provinciale n. 13 del 2015”.
E poi l'introduzione dell'obbligo per i gestori di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro di “frequentare corsi di formazione organizzati, su base provinciale, dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari o da altri soggetti individuati con deliberazione della Giunta provinciale” - chiesta anche dalle associazioni Acadi e Sapar durante le audizioni in commissione -  e di posizionare all'interno dei locali con apparecchi note informative per indicare ai giocatori i rischi connessi al gioco patologico e i recapiti delle attività “volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare i gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari”.
Ma non solo. Il consigliere provinciale di Forza Italia propone la sostituzione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 13 del 2015 sulla collocazione degli apparecchi da gioco, vietando la nuova installazione degli apparecchi da gioco “a una distanza inferiore a duecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, dai seguenti luoghi: a) istituti scolastici secondari, università e biblioteche pubbliche; b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; c) luoghi di culto”.
Restano valide le autorizzazioni e le licenze comunque concesse sino al momento della data di entrata di tale articolo, “con la conseguente possibilità di mantenere i relativi apparecchi, nel numero presente in quel momento”.
Non costituiscono nuova installazione, ai fini di questa legge: a) le variazioni della titolarità di esercizi dovute ad atti di trasferimento a qualsiasi titolo o di affitto di azienda; b) le modificazioni o le variazioni del soggetto concessionario o gestore degli apparecchi; c) i rinnovi o le modificazioni o le variazioni nel contenuto degli accordi contrattuali disciplinanti i rapporti tra gli operatori della filiera della raccolta del gioco lecito.
Nel Ddl di Leonardi quindi figurano l'abrogazione degli articoli 6 e 7 della legge provinciale n. 13 del 2015 (sugli obblighi dei gestori e gli interventi a sostegno degli esercizi pubblici), nonché l'articolo 32 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (sui contributi provinciali per la rescissione dei contratti di noleggio), dell'articolo 14 della legge provinciale n. 13 del 2015 (sulla rimozione degli apparecchi), nonché l'articolo 33 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 (su distanziometro, rimozione apparecchi e contributi provinciali a imprese che chiudono a causa della rimozione degli apparecchi), e così pure il comma 2.1 dell'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 relativo alle disposizioni in materia di agevolazioni Irap, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
 

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