Senato: Marino (Pd), 'Riprendere esame Ddl Mirabelli su riordino giochi'
Il presidente della sesta commissione Finanze del Senato segnala l'opportunità di riprendere in tempi brevi l'esame del Ddl Mirabelli sui giochi.
Nel corso della seduta di ieri 4 febbraio, il presidente della sesta commissione Finanze del Senato, Mauro Maria Marino, ha evidenziato, a seguito di una sollecitazione da parte del senatore del Pd Franco Mirabelli, che né è sia firmatario che relatore, l'opportunità di riprendere in tempi brevi l'esame del disegno di legge sul riordino dei giochi, che potrà contemplare un ciclo di audizioni. Ha invitato pertanto i Gruppi a fornire alla Presidenza indicazioni circa i soggetti da audire.
La legge mira a offrire disposizioni fondamentali in materia di gioco a livello nazionale, in particolare per i profili dell’ordine pubblico e della sicurezza, costituiscono altresì disposizioni di coordinamento nei riguardi delle Regioni.
LE GAMING HALL - I giochi pubblici che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 7, comma 1, lettere da a) a e), sono consentiti, anche solo per singola specie, in apposite sale, denominate sale da gioco (gaming hall). Costituiscono sale da gioco (gaming hall) gli esercizi, che operano sotto presidio e responsabilità del concessionario e nell’ambito della rete fisica di raccolta dello stesso concessionario, dedicati al gioco pubblico ad accesso sorvegliato e limitato esclusivamente a pubblico maggiorenne, di proprietà del concessionario o di soggetto contrattualmente obbligato nei confronti di un concessionario ovvero comunque nella disponibilità di un soggetto che assume contrattualmente, nei confronti di un concessionario, la responsabilità della gestione della sala da gioco (gaming hall). Nelle sale (gaming hall) la raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), è consentita solo se esse hanno una superficie non inferiore a 50 metri quadrati e se è rispettato il parametro di un apparecchio ogni tre metri quadrati. Per le sale (gaming hall) in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto la disposizione di cui al precedente periodo trova applicazione per le concessioni attribuite successivamente alla scadenza di quelle in atto alla medesima data. Fuori dai casi di cui al comma 1, l’installazione, attivazione ed operatività di apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), è consentita esclusivamente nei punti di offerta di gioco costituiti da esercizi generalisti primari, in misura pari ad un apparecchio per ogni sette metri quadrati e, comunque, non superiore a sei apparecchi e alle seguenti ulteriori condizioni: se, a tale fine, l’esercizio predispone al proprio interno uno spazio appositamente separato o dedicato; se l’ingresso allo spazio è consentito esclusivamente a pubblico maggiorenne che, in ogni caso è autorizzato di volta in volta dal titolare dell’esercizio ovvero dal personale addettovi di cui il titolare risponde; se, in alternativa alle limitazioni di accesso di cui alla lettera b), fermo in ogni caso il vincolo della non visibilità degli apparecchi dall’esterno del punto di offerta di gioco, gli apparecchi posti nello spazio possono essere attivati, secondo quanto stabilito con il regolamento di cui al comma 6, esclusivamente mediante lettura o inserimento di codici numerici o alfanumerici a tempo esclusivi del giocatore e a lui rilasciati, di volta in volta, dal titolare dell’esercizio ovvero dal personale addettovi di cui il titolare risponde, oppure mediante utilizzo di apposita tessera. I giochi pubblici di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d) e h), sono altresì consentiti negli esercizi generalisti primari, ancorchè non all’interno dello spazio separato o dedicato di cui al comma 3, quale punto di offerta di gioco anche di un singolo concessionario, in considerazione della loro natura di gioco ad accesso mediato da persona fisica, che ne assicura la fruizione sorvegliata e limitata esclusivamente a pubblico maggiorenne. Fuori dai casi cui al comma 3, il gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), è consentito nelle sale da gioco (gaming hall) senza le limitazioni strutturali dello spazio dedicatovi di cui al medesimo comma 3. In ogni caso, nelle predette sale da gioco (gaming hall) il gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), è consentito esclusivamente se in esse sono installati ed operativi non meno di sette apparecchi di tale specie”. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, sono stabilite le eventuali disposizioni di attuazione del presente articolo, anche determinando il numero massimo delle sale da gioco per regione, in rapporto, tra l’altro, alla popolazione maggiorenne, alla superficie del territorio ed in considerazione delle sale da gioco già esistenti nel territorio stesso, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del presente codice, nonché le disposizioni relative ai livelli minimi di struttura, organizzazione e presidio delle sale da gioco (gaming hall) di cui ai commi 2 e 5, e quelle occorrenti a garantire i migliori livelli di sicurezza per prevenire il rischio di accesso dei minori di età, nonchè la tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza, della pubblica fede e del giocatore. Con il medesimo regolamento è inoltre disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), per la loro integrale sostituzione entro il 31 luglio 2017 con apparecchi che consentono esclusivamente il gioco pubblico da ambiente remoto. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.
IPPICA - Si dispone, altresì, “il rilancio del settore ippico anche attraverso l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017”.