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Tar Lombardia: 'Mai dimostrata utilità fasce orarie per regolare gioco'

14 marzo 2022 - 15:27

Il Tar Lombardia accoglie il ricorso della Fit contro il 'Regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico' del Comune di Pontirolo Nuovo.

Scritto da Daniele Duso

"Occorre stabilire che le misure limitative siano efficaci e proporzionate. [...] La più impattante tra queste misure, ossia la riduzione degli orari di gioco, non deve mai spingersi fino alla sostanziale cancellazione del valore economico della concessione". Così il Tar Lombardia, sezione staccata di Brescia, dice no al “Regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo patologico derivante dalle forme di gioco lecito”, che include anche 10eLotto e GeV tra i prodotti di gioco interessati dai limiti orari.

Come si legge nella prima parte della sentenza il Comune di Pontirolo Nuovo, con deliberazione consiliare n. 92 di data 17 dicembre 2018, ha approvato il "Regolamento per il contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo patologico derivante dalle forme di gioco lecito previste ed autorizzate ai sensi del Tulps Rd 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. nonché della LR Lombardia n. 8/2013". Lo stesso testo "è stato predisposto dall’Ambito Territoriale di Treviglio, ed è stato approvato dall'assemblea dei sindaci in data 5 novembre 2018" e va a regolamentare le attività di gioco che utilizzano apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento, apparecchi collegati in tempo reale alla rete e a un server centrale presente nella sala dove sono installati, comunicante costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale Vlt, videolottery, sale Slot), attività di scommesse su competizioni ippiche, sportive, e su altri eventi, attività di gioco svolte mediante lotterie istantanee su piattaforma virtuale o con tagliandi cartacei (10 e Lotto, Gratta e Vinci), venduti direttamente dall’esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, ad eccezione del gioco del Bingo, e dei giochi del Lotto, del Superenalotto e del Totocalcio".

Le finalità perseguite dal regolamento erano la "tutela dei minori e della famiglia, il contenimento dei rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d’azzardo, in funzione del benessere pubblico e allo scopo di prevenire il gioco d’azzardo patologico, il contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall’assiduità al gioco d’azzardo e la riduzione dei danni derivanti dalla sindrome da gioco d’azzardo patologico, nonché della spesa sanitaria per la suddetta patologia, oltre alla tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, e della quiete della collettività".

Contro il regolamento si è mossa dunque la Federazione Italiana Tabaccai, associazione nazionale maggiormente rappresentativa della categoria dei rivenditori di generi di monopolio e dei ricevitori del Lotto, ponendo al Tar una serie di motivi validi a ritenere nulla la disposizione dell'amministrazione locale.

In primis, secondo la Fit, "le attività di gioco gestite dai rivenditori di generi di monopolio sulla base di una concessione dell’Aams-Adm sarebbero sottratte al potere comunale di regolazione degli orari", in quanto "il suddetto potere dovrebbe infatti essere esercitato solo nei confronti delle sale da gioco autorizzate dal Comune".

Sempre secondo i ricorrenti "la riduzione dell’orario per la raccolta del 10 e Lotto e per la vendita di Gratta e Vinci comporterebbe un grave danno economico per i rivenditori di generi di monopolio, oltretutto senza alcuna giustificazione, in quanto per consenso giurisprudenziale i giochi maggiormente pericolosi sotto il profilo della dipendenza sarebbero quelli effettuati con gli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Tulps".

Se da un parte il Tar ha asserito che "la prospettiva assunta dal legislatore è quella delle esigenze complessive e generali degli utenti, di cui il Comune si fa interprete in quanto ente esponenziale della collettività" e anche vero che "tutte le tipologie di gioco lecito sono in realtà disciplinate da rapporti di concessione e subconcessione con lo Stato, regolati e gestiti dalla Aams-Adm o sotto la supervisione della stessa. Cambiano le modalità di autorizzazione e di organizzazione dei singoli giochi, ma queste differenze non riflettono una differenza sostanziale nei rapporti sottostanti", pertanto "il regolamento comunale può estendersi a qualsiasi forma di gioco lecito".

Secondo il Tar "occorre però stabilire se le misure limitative siano efficaci e proporzionate. Preliminarmente, si osserva che la più impattante tra queste misure, ossia la riduzione degli orari di gioco, non deve mai spingersi fino alla sostanziale cancellazione del valore economico della concessione. Anche in presenza di una situazione di ludopatia diffusa e documentata, gli interventi limitativi devono comunque prevedere e stimare il calo di fatturato dei concessionari, e trovare un equilibrio che massimizzi l’interesse pubblico riducendo al minimo le perdite per i privati, le quali, a loro volta, si trasformano in minori introiti per le finanze pubbliche".

Inoltre, aggiunge il Tar, "prima di applicare una qualsiasi misura limitativa è necessario valutare se la stessa possa realmente essere utile con riguardo all’obiettivo di prevenire il gioco d'azzardo patologico", ma "nel caso in esame, queste condizioni non sembrano rispettate". Per il Tar la conseguenza di ciò non è accettabile in concreto dato che "per prevenire la ludopatia devono essere colpite allo stesso modo e nello stesso momento tutte le tipologie di gioco. In realtà, il gioco d'azzardo patologico è un fenomeno complesso, che può riguardare alcune tipologie di gioco e non altre, o alcune in misura maggiore rispetto alle altre".

Ma soprattutto, spiega il Tar, "non è poi stata dimostrata l’utilità delle fasce orarie come strumento regolatorio. Se il danno è certo, il beneficio resta incerto".

Appare anche "sproporzionato ed eccessivo il divieto di installare all’esterno degli esercizi apparecchi e distributori automatici per la vendita di biglietti cartacei o virtuali di 10 e Lotto e Gratta e Vinci. Qui il regolamento si intromette nella libera organizzazione degli spazi e delle attività aziendali, creando disagio in particolare ai soggetti che dispongono di minori superfici interne, e quindi sfavoriti rispetto ai concorrenti".

Tutti motivi che hanno portato quindi all'accoglimento del ricorso della Fit, "più precisamente", spiega il Tar in conclusione, "rimane fermo il potere del Comune di regolare alcuni aspetti dell’attività di gioco presso le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie del Lotto, ma sono annullate, con effetti limitati al 10 e Lotto e al Gratta e Vinci, in relazione all’interesse fatto valere in giudizio, le norme del regolamento che prevedono l’introduzione di fasce orarie e il divieto di installazione di apparecchi o distributori automatici all’esterno degli esercizi".

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