Il consiglio regionale dell'Emilia Romagna ha approvato l'Assestamento di bilancio per il 2023. Nell'ambito della discussione che ha preceduto il voto finale, sono stati respinti tutti gli emendamenti del consigliere della Lega Michele Facci e che erano relativi al gioco.
Essi, come si spiegava nelle rispettive relazioni illustrative, "in coerenza con l’obiettivo generale fissato con il Documento di Economia e Finanza 2023/2025 di sostenere le attività economiche colpite dalla pandemia e dalla guerra", puntavano a introdurre "modifiche normative tese a supportare un settore già in forte crisi e scongiurare perdite occupazionali" e non comportavano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Il primo puntava a sostituire il distanziometro di cinquecento metri, calcolato "secondo il percorso pedonale più breve” con uno da trecento, "calcolato secondo il percorso pedonale più breve per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a quattrocento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti”; il secondo restringeva il campo degli istituti scolastici considerati luoghi sensibili: non più quelli "di ogni ordine e grado", ma quelli "di istruzione secondarie e le università".
Via anche, dai luoghi sensibili, "i luoghi di aggregazione giovanile e oratori”, che la terza proposta emendativa voleva sostituire con “gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie”.
Quanto poi al divieto di "consentire ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption)", la quarta proposta emendativa manteneva il divieto, ma "in assenza di genitore o altra persona esercitante la tutela, l’amministrazione o comunque la custodia, anche temporanea, dei minori stessi”, mentre il quinto emendamento chiedeva di abolire i due commi della legge che, in merito all'apertura ed esercizio di attività, prevedono che "la nuova costruzione e gli interventi edilizi di recupero delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, secondo quanto disposto dall'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). I termini istruttori di cui all'articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono raddoppiati" e che "le disposizioni di cui al comma 3 bis trovano altresì applicazione per i locali pubblici, aperti al pubblico e i circoli privati nonché per le attività commerciali e i pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati anche al di fuori dai confini nazionali, finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse".