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Attuazione delega fiscale, in Parlamento confronto su tempi ed effetti finanziari

07 maggio 2025 - 10:10

Alla Camera e al Senato esponenti di FdI chiedono chiarimenti al Governo sulle tempistiche di attuazione e gli effetti finanziari della delega fiscale e dei decreti connessi.

Scritto da Fm
©  Beechmore Books / Unsplash

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Lo scorso 10 aprile il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge governativo per prorogare al 31 dicembre 2025 i termini per attuare la riforma fiscale, prevedendo quindi più tempo anche per realizzare il riordino del gioco.

L'argomento nelle scorse ore è tornato alla ribalta in Parlamento, in due distinte occasioni, nelle sedute del 6 maggio.

La prima alla Camera, dove Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d'Italia, risulta, insieme ad altri colleghi della maggioranza di governo (Antoniozzi, Gardini, Montaruli, Ruspandini, Congedo, Filini, Giordano, Matera, Osnato, Testa, Tremonti e Lucaselli), il firmatario di un'interrogazione a risposta immediata indirizzata al ministro dell’Economia e delle finanze, per chiarire “le tempistiche che il Governo si prefigge per dare completa attuazione alla delega fiscale per la redazione dei testi unici mancanti e l’adozione del relativo codice tributario”.

 

Ecco, di seguito, il testo integrale dell'interrogazione: “Per sapere – premesso che: il 14 agosto 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante 'delega al Governo per la riforma fiscale'; il provvedimento, approvato in via definitiva il 4 agosto 2023, ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario; in particolare, la legge n. 111 del 2023 reca i principi e i criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, dei tributi diretti e indiretti, regionali e locali, nonché del settore dei giochi, dei procedimenti e delle sanzioni; inoltre, tra gli obiettivi fondamentali che il legislatore si è prefissato con la legge in parola spiccano il riordino sistematico della normativa fiscale, attraverso la puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzate per settori omogenei, nonché la codificazione di detta normativa, al fine di semplificare il sistema, migliorare la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali e garantire la certezza dei rapporti giuridici; a tal fine, l’articolo 21 prevede due distinti passaggi: dapprima, la redazione e l’adozione, entro il 31 dicembre 2025, di uno o più decreti legislativi recanti testi unici, distinti per settori; successivamente, entro dodici mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo dei predetti testi unici, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario al fine di raccoglierle in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e in una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte; il 29 ottobre 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il testo unico in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali (decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173), il testo unico in materia di giustizia tributaria (decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175), nonché il testo unico relativo ai tributi erariali minori (decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174) e il testo unico in materia di versamenti e riscossione (decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33): quali siano le tempistiche che il Governo si prefigge per dare completa attuazione alla delega fiscale per la redazione dei testi unici mancanti e l’adozione del relativo codice tributario, da sviluppare e organizzare in un testo omogeneo, al fine di garantire agli operatori domestici e non, nonché a tutti i contribuenti, maggiore certezza del diritto e portare l’Italia al pari dei migliori sistemi tributari internazionali”. (3-01932)

 

Al Senato invece, in commissione Bilancio, è stato esaminato lo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie (n. 262)”.

La relatrice Paola Ambrogio (FdI) ha illustrato lo schema di decreto in titolo, segnalando che” lo stesso è stato adottato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il quale dispone che il Governo è delegato anche ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge, entro i termini, secondo la procedura e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi previsti.

In particolare, lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad apportare modifiche ai decreti legislativi adottati nell’esercizio della citata legge delega, relativamente alle disposizioni in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sistema sanzionatorio tributario”, ricorda la senatrice.

Per quanto di competenza, poi, “osserva che in relazione all’articolo 7 le norme incrementano, a decorrere dalle adesioni per il biennio 2025-2026, l’imposta sostitutiva opzionale dovuta dai soggetti aderenti al concordato che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa, che riguardano anche le attività di gioco), che presentano una differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente superiore a 85 mila euro.

In particolare, si prevede per le persone fisiche di applicare, all’eccedenza superiore a 85 mila euro, le aliquote Irpef del 43 per cento e l’aliquota Ires del 24 per cento per coloro che sono assoggettati a tale imposta, anziché le minori aliquote previste a legislazione vigente, in funzione del livello di affidabilità fiscale, nella misura del 10, 12 e 15 per cento.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, prevedendo un aumento dell’imposizione sostitutiva sui maggiori redditi concordati rispetto ai corrispondenti redditi dell’anno precedente all’adesione, è suscettibile di determinare potenziali effetti positivi sul gettito che, in via prudenziale, non vengono quantificati. A tale riguardo, pur convenendo con la relazione tecnica in merito ai potenziali effetti positivi di gettito rispetto al regime di imposta sostitutiva come risultante dalla legislazione vigente, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi informativi circa gli eventuali effetti finanziari ascrivibili all’articolo 20-bis del decreto legislativo n. 13 del 2024, modificato dalla norma in esame, dal momento che il citato articolo è stato inserito, alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 4, in sede di adozione del testo definitivo dell’Atto del Governo n. 170, poi divenuto il decreto legislativo n. 108 del 2024, che ha integrato il decreto legislativo n. 13 del 2024.

Appare opportuno, a tale proposito, rammentare che, in sede di adozione del testo definitivo del citato Atto n. 108 del 2024, il Governo, nell’acquisire i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha introdotto alcune norme. In particolare, occorre ricordare che le Commissioni di merito 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato e la VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, hanno espresso parere favorevole con condizioni, tra cui l’introduzione dell’imposta sostitutiva in argomento che, essendo stata prevista soltanto in sede di adozione del testo definitivo, non risulta corredata di relazione tecnica.

In considerazione di quanto sopra esposto, appare pertanto necessario acquisire chiarimenti dal Governo, anche al fine di valutare l’opportunità di prevedere espressamente l’applicabilità delle menzionate disposizioni dal 18 gennaio 2024. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier del Servizio del bilancio del Senato n. 242 e della Camera dei deputati n. 3302.

La sottosegretaria di Stato al ministero dell'Economia e delle finanze Sandra Savino si è riservata di fornire gli elementi di chiarimento in una prossima seduta. Il seguito dell’esame è quindi stato rinviato.

 

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