Bozza Dl Sostegni bis: ‘Cento milioni per attività chiuse almeno 4 mesi’
Pronto per il Consiglio dei ministri. All’indomani dell’approvazione definitiva del decreto Sostegni da parte della Camera, approda a Palazzo Chigi il nuovo decreto legge recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19. Il decreto Sostegni bis sarà approvato stamattina, 20 maggio, dal Consiglio dei ministri, e presentato ufficialmente da parte del premier Mario Draghi nel pomeriggio.
Ecco, nella bozza visionata da Gioconews.it, le principali disposizioni di interesse per il settore del gioco.
2. Il nuovo contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo”, si legge nell’articolo 1 della bozza.
“5. Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo di cui al presente comma è alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del presente comma. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3 verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del presente comma. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al presente comma emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da 1 a 3, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.
6. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui la partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917″.
Inoltre, “Il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 percento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
10. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;
b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
11. Per tutti i soggetti, l’importo del contributo di cui al comma 5 non può essere superiore a centocinquantamila euro”.
Secondo il comma 2 di tale articolo, “I soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e dell’articolo 1 del presente decreto, con decreto del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto si provvede altresì ad individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni.
3. I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19’, e successive modificazioni.
4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo XXX”.