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Calabria: da commissione 'Ndrangheta sì a modifica norme sul gioco, l'opposizione insorge

19 ottobre 2022 - 15:37

Al Consiglio Calabria i capigruppo di Misto, Pd e M5S insorgono contro la proposta di modifica delle norme sul gioco del 2018 presentata dalla maggioranza, che intanto incassa il parere favorevole della commissione 'Ndrangheta.

Scritto da Redazione

Pare evidente che la Regione abbia alzato bandiera bianca rispetto al gioco d’azzardo. Già la volta scorsa in commissione Antindrangheta ci aspettavamo che l’argomento di discussione fosse incentrato attorno a una valutazione di un progetto strategico della Regione per finanziare provvedimenti pensati a contrastare le ludopatie e invece hanno approvato, con il nostro voto contrario, una nuova proroga senza pensare a interventi di prevenzione e regolamentazione del gioco d’azzardo". 

Lo scrivono in una nota congiunta Amalia Bruni, capogruppo del Misto, Domenico Bevacqua, capogruppo del Pd, e Davide Tavernise, capogruppo del Movimento 5 Stelle al consiglio regionale della Calabria, nel giorno in cui la commissione, oggi 19 ottobre, ha dato parere positivo alla proposta di legge "Modifica all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza)", a firma dei consiglieri di maggioranza Arruzzolo, Neri, Loizzo, Crino', De Nisi, Graziano.

Tale proposta, sostengono Bruni, Bevacqua e Tavernise: "tende a eliminare dalla legge regionale le limitazioni di orario di apertura. Le fasce orarie di apertura verranno decise dai sindaci (che saranno esposti quindi a pressioni e a rischi maggiori), e viene abolita la distanza di 500 metri dai punti sensibili (scuole, ospedali ecc). In sostanza si ratifica il fatto che non c’è nessuna intenzione di proteggere la collettività dal gioco d’azzardo, e per questo non lo si dota di norme più stringenti; hanno prima allungato i tempi dell’entrata in vigore della legge e oggi vogliono togliere anche quelle restrizioni che sono rimaste. 
I titolari delle sale da gioco, delle tabaccherie e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della legge avrebbero dovuto adeguarsi entro i 12 mesi successivi all'entrata in vigore della legge 9/2018 (diventati 24 con le modifiche della legge n.51 del 2018 e prorogati a 48 mesi con la legge n.1 del 2020). Oggi invece siamo al paradosso che da disposizioni che avrebbero dovuto essere di contrasto al gioco d’azzardo, soprattutto in comunità come le nostre, dove i dati sono drammatici, stiamo arrivando a regole che quasi tendono a alimentarlo o comunque non a ostacolarlo in modo serio e rigoroso".

E, in conclusione, i consiglieri di minoranza si chiedono: "Chi si vuole favorire? È evidente che dietro queste aziende ci sono interessi in termini di denaro davvero immensi e per questo motivo non possiamo avallare questo comportamento. I server non trasmettono dati da dopo la pandemia, ma ovviamente i numeri dei soggetti dipendenti, malati da gioco, sono notevolmente aumentati. Abbiamo consultato la rete di Avviso pubblico di cui la Regione Calabria è socia e abbiamo avuto i dati della nostra terra. Sapete quanto è stato speso nel 2019 dai calabresi? 1 miliardo 789 milioni 872 mila e 33,49 euro, cioè quasi 2 miliardi per una cifra pro capite di circa 1000 e rotti euro. Per questo motivo non possiamo permettere di rendere la legge ancora più permissiva, non faremmo l’interesse dei cittadini".


COSA PREVEDE LA PROPOSTA DI LEGGE - Di seguito, ecco il testo della proposta di legge.
Art. 1 - (Modifiche all’articolo 16 della l. r. 9/2018)
1. All’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della “Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza.), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I comuni, per le finalità di cui al comma 1 nonché per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica e di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono, con ordinanza sindacale, le fasce orarie consentite per l’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nelle sale da gioco, nelle sale scommesse, negli esercizi pubblici e commerciali, nei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e nelle le rivendite di genere in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal sindaco in caso di violazione della quiete pubblica nell'arco dell'orario di apertura previsto. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931.
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche: 1) le parole: “, commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “, comma 6” e le parole: "per i Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti” sono soppresse. c) ai commi 4, 5 e 8 le parole: “, commi 6 e 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6” d) Il comma 13 della l.r. n. 9/2018 è sostituito dal seguente: “13. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 03 maggio 2018.”
Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

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