Sul filo di lana, al consiglio regionale della Calabria arriva una proposta di legge per tentare di bloccare l'entrata in vigore dell'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza”, che dal 3 maggio dovrebbe rendere operativo il distanziometro per le attività di gioco del territorio.
Come? Dando ai titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore di tale legge più tempo per adeguarsi: entro il 31 dicembre 2024.
Il testo vede come primo firmatario Giovanni Arruzzolo, presidente del gruppo Forza Italia, ed è stato assegnato alle commissioni I - Affari istituzionali per l'esame di merito, alla II - Bilancio e alla III - Sanità per il parere.
La presente proposta emendativa, come si legge nella relazione allegata, “mira a modificare l'ultimo capoverso del comma 13 della legge regionale 26 aprile 2018 n. 9. Si ritiene opportuno intervenire per differire il termine entro il quale i titolari delle sale da gioco, delle rivendite di generi di monopolio e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della legge in oggetto, avrebbero dovuto adeguarsi a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 16. La legge non comporta oneri, per come si desume dall'articolo 2”.
Come si ricorderà, alla
fine di aprile 2020 attraverso la legge “Interventi di manutenzione normativa sulle leggi regionali 19/2002, 14/2014, 9/2018, 13/2019, 32/1996, 43/2016, 24/2013 e 6/2019”
agli operatori di gioco erano stati concessi 48 mesi di tempo per adeguarsi alle norme, rispetto ai 24 previsti originariamente.
IL TESTO DELLA PROPOSTA – Di seguito ecco il testo della proposta di legge"Modifica art. 16 comma 13 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza".
Art. 1 (Modifiche all'articolo 16 della l. r. 9/2018) l. Alla fine del comma 13 dell'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'Ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza.), le parole: "entro i quarantotto mesi successivi a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024".
Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria) l. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3 (Entrata in vigore) l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.