Quasi fuori tempo massimo, prosegue alla Camera dei deputati la pubblicazione dei progetti di legge presentati nel corso della legislatura in via di conclusione.
Come già accaduto in due precedenti occasioni – quello a firma di Elena Carnevali (Partito democratico), e quello a firma di Enrico Baroni, all'epoca militante nel Movimento cinque stelle e attualmente nel gruppo parlamentare Alternativa – a quattro anni di distanza dall'annuncio, sul sito istituzionale compare il testo "Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, per la trasparenza e il controllo del mercato dei giochi, la prevenzione e il contrasto delle ludopatie", proposto da Stefania Pezzopane (Pd) nel maggio del 2018.
È interessante leggere anche le righe che accompagnano l'articolato, dove si evidenziano problematiche ancora attuali. “Appare evidente che in questi ultimi anni ci sia stata una crescita tumultuosa del settore. Sebbene si sia operato incisivamente anche in sede legislativa per prosciugare un terreno di coltura del gioco illegale, l’obiettivo di massimizzare gli introiti per l’Erario non ha sempre permesso di realizzare gli interventi necessari a un corretto funzionamento dell’intero settore. Le numerose novità introdotte attraverso la decretazione d’urgenza, l’eccessiva elasticità nell’applicazione delle disposizioni, le norme prima introdotte poi corrette e rivisitate, i controlli e le sanzioni non sempre stringenti come necessario hanno contribuito a determinare una serie di problemi nel funzionamento del settore che necessitano di un intervento legislativo organico”.
Pezzopane quindi sottolinea: “Per frenare questa proliferazione bisogna quantomeno tornare a restituire ai Comuni, che ne sono stati privati con i provvedimenti adottati negli ultimi anni, la competenza sulla compatibilità urbanistica dell’apertura sul territorio di nuovi esercizi, considerando le forti ricadute sull’equilibrio dell’assetto urbano. Il rischio che l’eccessiva offerta di giochi colpisca soprattutto soggetti socialmente deboli, come gli anziani, i minori e le persone con difficoltà economiche, impone da parte dello Stato l’assunzione piena di responsabilità e l’adozione degli atti conseguenti per governare il sistema, senza penalizzare gli eventuali introiti per la collettività e l’Erario, ma con la più rigorosa attenzione a tutelare i soggetti deboli e sviluppare azioni di regolazione e trasparenza che aiutino a rafforzare le difese contro un mercato che potrebbe essere eccessivamente invasivo e avere conseguenze negative in termini di diffusione di gravi patologie. Proprio per prevenire e contrastare i fenomeni di ludopatia conseguenti al gioco compulsivo, la presente proposta di legge reca misure finalizzate a regolamentare formalmente e specificamente, come si è fatto per il fumo, modalità di advertising sui giochi d’azzardo e sui giochi di fortuna, in senso lato e caso per caso, con meccanismi di controllo per evitare l’accesso ai minori e il divieto di pubblicità, allo scopo di limitare i rischi per il consumatore, e in particolare per i giovani, di subire messaggi distorti ed ingannevoli. Per questo, senza mettere in discussione gli introiti certificati a bilancio, ma in ragione di quelli che verranno e che saranno facilmente incrementali, si stabilisce una quota da destinare al sostegno di campagne di educazione e di sensibilizzazione sui rischi di abuso del gioco, nonché all’attuazione di misure di assistenza e supporto da parte delle strutture e dei servizi sociosanitari per la cura delle forme patologiche e compulsive di dipendenza dal gioco. Infine, la presente proposta di legge prevede misure più stringenti, sotto il profilo dei requisiti e delle sanzioni, in ordine al ruolo e alle responsabilità dei destinatari di concessioni in materia di giochi, coerentemente al profilo normalmente richiesto a chi esercita tali prerogative e ne assolve i compiti nei più diversi ambiti di attività”.
Da ultimo, conclude la deputata del Pd, “si vuole sottolineare l’importanza di un’azione comune di controllo del gioco d’azzardo nell’ambito dell’Unione europea, poiché è fondamentale che gli interventi siano condotti in un ambito più ampio, al fine di evitare il rischio di vanificare gli sforzi compiuti a livello nazionale”.
IL TESTO INTEGRALE DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge introduce misure in materia di gioco d’azzardo, per la tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da ludopatia, definita ai sensi dell’articolo 2, per la protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili, sul divieto della pubblicità, sul contrasto dell’evasione fiscale, del riciclaggio dei proventi di attività illecite e dell’infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione di giochi, scommesse e concorsi pronostici, anche mediante il rafforzamento della trasparenza dei flussi finanziari in tale settore e tramite più efficaci disposizioni organizzative e sanzionatorie riguardanti il mercato regolamentato dei giochi.
Art. 2. (Definizioni)
1. Sono considerati affetti da ludopatia i soggetti che presentano dipendenze comportamentali e disturbi derivanti da gioco d’azzardo patologico. Ai fini della presente legge, per dipendenza comportamentale patologica da gioco si intende lo stato di dipendenza abituale da attività di gioco d’azzardo dalle proprietà gratificanti, che inducono i soggetti alla coazione a ripetere e a tenere condotte compulsive tali da provocare un grave deterioramento del loro funzionamento psico-sociale, assimilabile ad altre dipendenze, quali la tossicodipendenza e l’alcolismo.
Art. 3. (Livelli essenziali di assistenza per la cura della ludopatia e certificazione diagnostica della dipendenza da gioco d’azzardo patologico)
1. I disturbi e le complicanze derivanti da gioco d’azzardo, riconducibili alla ludopatia, sono inseriti nei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale, a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali, di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Allo scopo di finanziare i programmi di cura e di riabilitazione dei soggetti affetti da ludopatia il Fondo sanitario nazionale e il Fondo per le politiche sociali sono incrementati con le entrate ricavate dalle somme derivanti dall’applicazione dell’articolo 4.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della salute, provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di inserire i disturbi da gioco d’azzardo patologico nell’ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza.
4. La certificazione di disturbo da gioco d’azzardo patologico è emessa dai presìdi regionali, convenzionati con i dipartimenti di salute mentale (Dsm), in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze (SerD), i quali assicurano prestazioni ambulatoriali, semiresidenziali, residenziali e domiciliari di diagnostica, di terapia medica, di riabilitazione e socio-assistenziali, nei casi in cui lo stato di salute consenta che queste possano essere erogate in regime di non ricovero.
La certificazione di disturbo da gioco d’azzardo patologico consente l’assistenza scolastica e dà diritto a: a) l’esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria; b) l’immediato accesso alle strutture dei presìdi regionali per la valutazione e la diagnosi, l’assistenza psicologica e farmacologica e il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della patologia; c) l’esenzione dalla partecipazione al costo per l’acquisto dei presìdi necessari al trattamento e alla tutela della qualità della vita.
Art. 4. (Incremento di risorse per gli interventi di cura in favore dei soggetti affetti da ludopatia da destinare al Fondo sanitario nazionale e al Fondo per le politiche sociali)
1. Sono ridotte dello 0,1 per cento le percentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dall’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall’articolo 24, commi 11 e seguenti, della legge 7 luglio 2009, n. 88.
Con decreto del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente comma.
2. Le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al comma 3 dell’articolo 8 e all’articolo 9, nonché le somme acquisite ai sensi del comma 1 del presente articolo, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, sono destinate al Fondo sanitario nazionale e al Fondo per le politiche sociali, allo scopo di incrementare le risorse finalizzate alla cura della ludopatia ai sensi dell’articolo 3.
Art. 5. (Misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili)
1. Al fine di rafforzare l’effettività del divieto alla partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochi con vincita in denaro e di prevenire forme di dipendenza per i soggetti vulnerabili, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l’obbligo di introdurre meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l’accesso ai giochi per i minori, mediante l’inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, videogiochi e giochi on line, di appositi sistemi di filtro, richiedenti l’uso esclusivo della carta d’identità elettronica, della tessera sanitaria o del codice fiscale, nonché l’obbligo di prevedere, al momento dell’accesso ai medesimi, messaggi deterrenti richiamanti le opportune avvertenze contro la dipendenza da gioco.
2. Su ciascun apparecchio e videoterminale di gioco devono essere apposte avvertenze generali e supplementari sui rischi derivanti dal gioco d’azzardo patologico e concernenti i disturbi riconducibili alla ludopatia. Le avvertenze sono indicate a stampa, in lingua italiana, sulla superficie più visibile di ciascun apparecchio o videoterminale di gioco, in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie. Le avvertenze sono stampate in modo inamovibile e indelebile su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco ovvero sono applicate su ciascuno di essi mediante etichette adesive, inamovibili, che non possono in alcun modo essere dissimulate, coperte o interrotte da altre indicazioni o immagini, né a seguito dell’attivazione del gioco. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le diciture nonché le caratteristiche grafiche e cromatiche delle avvertenze generali e supplementari da apporre su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco.
3. La violazione dell’obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 a carico del trasgressore. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.
Art. 6. (Divieto di propaganda pubblicitaria)
1. La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto, nazionale ed estero, che induca alla pratica del gioco che preveda offerta di scommesse con vincita in denaro effettuata al di fuori dell’ambito destinato al gioco stesso è vietata, anche se attuata in forma indiretta.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 a carico del trasgressore. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 150.000.
Art. 7. (Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo e sulla ludopatia e campagne informative)
1. Al fine di arginare la crescita di forme compulsive e di complicanze patologiche derivanti dal gioco d’azzardo, con apposito regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito, presso il Ministero della salute, l’Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d’azzardo e sulla ludopatia, di seguito denominato « Osservatorio ».
2. L’Osservatorio ha il compito di monitorare le dipendenze da gioco d’azzardo e la ludopatia, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici associati ad essi, nonché ai fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e al conseguente indebitamento delle loro famiglie.
3. L’Osservatorio redige annualmente un rapporto sull’attività svolta, con facoltà di indicare le proposte atte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socioassistenziali sul territorio nazionale.
4. L’Osservatorio può promuovere campagne informative al fine di prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione derivanti dagli eccessi dell’attività di gioco, anche mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, a tutela dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti vulnerabili; le campagne informative hanno lo scopo di informare il potenziale giocatore in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi, circa le reali possibilità di vincita e di perdita e i gravi rischi derivanti dal gioco d’azzardo.
5. L’Osservatorio predispone ogni anno un rapporto sull’evoluzione del comparto dei giochi relativamente alle tendenze predominanti o emergenti a livello nazionale e dell’Unione europea, per una valutazione sul complesso dell’offerta di giochi e riguardo all’uniformità dei criteri di prelievo fiscale applicati nei diversi ambiti. Il rapporto, elaborato in stretto raccordo con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e coinvolgendo per quanto di competenza anche i concessionari e i soggetti gestori di giochi, deve indicare le iniziative e i programmi, da attuare anche in sede di adeguamento normativo, per la tutela dei diritti dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti vulnerabili.
Art. 8. (Tracciabilità dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi e di scommesse)
1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 19, della legge 7 luglio 2009, n. 88, chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi sul territorio italiano presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui citati conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 40 per cento delle somme non transitate sui conti bancari dedicati. Nell’ipotesi in cui titolare dell’esercizio commerciale, del locale o del punto di offerta del gioco sia una società, un’associazione o un ente collettivo, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente comma si applica alla società, all’associazione o all’ente collettivo. Nei casi di cui al periodo precedente il rappresentante legale della società, dell’associazione o dell’ente collettivo è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
3. All’articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « 2.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 euro »; b) al comma 4, primo periodo, le parole: « 1.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 500 euro ».
Art. 9. (Norme in materia di riciclaggio)
1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita nonché di assicurare il pieno rispetto dei princìpi dell’Unione europea, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 55: 1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sanzione pecuniaria è triplicata se gli obblighi di identificazione e registrazione non sono assolti o sono assolti in maniera irregolare per effetto dell’indebito frazionamento di una operazione in modo da far apparire gli importi delle giocate o delle vincite inferiori ai limiti previsti dall’articolo 24 »; 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 9-quater.
Le sanzioni pecuniarie previste dai commi da 1 a 6 sono aumentate del 50 percento quando le violazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, attività di gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato »; b) all’articolo 57 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 5-bis. Le sanzioni pecuniarie previste dai commi da 1 a 5 sono aumentate del 50 per cento quando le violazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, attività di gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato »; c) dopo l’articolo 58 è inserito il seguente: « ART. 58-bis. – (Reiterazione di violazioni) – 1. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dal presente decreto in materia di giochi pubblici si applica la sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da uno a tre mesi, anche nell’ipotesi di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria ».
Art. 10. (Istituzione di un registro delle scommesse e dei concorsi pronostici)
1. Chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, comprese le scommesse on line, deve annotare in un apposito registro le operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale delle somme giocate, delle vincite pagate e della differenza tra le somme giocate e le vincite pagate.
L’annotazione deve essere eseguita, anche con modalità elettroniche, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le registrazioni nel totalizzatore nazionale sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nel registro di cui al presente comma.
2. Chi non tiene o non conserva secondo quanto prescritto dal comma 1 il registro di cui al medesimo comma è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. La stessa sanzione si applica a chi, nel corso degli accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini dell’accertamento in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all’ispezione e alla verifica il registro. La sanzione è irrogata in misura doppia se sono accertate evasioni dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse complessivamente superiori, nell’anno solare, a euro 50.000.
3. Chi omette di effettuare, in tutto o in parte, le registrazioni previste dal comma 1 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 20 per cento degli importi non registrati. Nel caso di mancata tenuta del registro le sanzioni di cui al comma 2 e al presente comma si applicano congiuntamente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504; l’ammontare imponibile complessivo e l’aliquota applicabile dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente.
Art. 11. (Responsabili in solido per le somme dovute a titolo di imposta unica)
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-bis. I rappresentanti legali, gli amministratori, anche di fatto, e i soci di società per azioni con meno di quattro soci, di società a responsabilità limitata e di società di persone sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di imposta unica, interessi e sanzioni ».
Art. 12. (Concessionario di giochi pubblici)
1. Il concessionario di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, titolare del nulla osta previsto dall’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cui sono affidate l’attivazione e la gestione operativa delle reti telematiche degli apparecchi e videoterminali di gioco, ha la responsabilità finale della gestione degli apparecchi e della raccolta delle giocate e assume, in quanto soggetto conferente dei medesimi, anche il ruolo di garante del regolare funzionamento di ciascun apparecchio e della conformità dello stesso alle prescrizioni per il gioco lecito. 2. Il concessionario, in funzione e in dipendenza dalla concessione, finalizzata al perseguimento di interessi pubblici, è organo indiretto della pubblica amministrazione e agisce come tale e in qualità incaricato di pubblico servizio provvede a contabilizzare ed eseguire il versamento del prelievo erariale unico entro le scadenze stabilite dalla legge, secondo modalità dettate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il concessionario, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualifica di agente della riscossione ed è tenuto al versamento di quanto riscosso e al conto giudiziale degli introiti complessivamente derivanti dalla gestione telematica del gioco lecito, compreso il compenso del concessionario.
Art. 13. (Partecipazione a gare, ottenimento del rilascio e del rinnovo di concessioni in materia di giochi)
1. All’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: « 1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza e per una più efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto, è fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema di gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento. È altresì demandata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, relativamente alle modalità di versamento del prelievo erariale unico, la facoltà di definire procedure per cui le concessionarie provvedano, salvo periodiche verifiche a conguaglio, ad elaborare e trasmettere i conteggi sul prelievo erariale unico ai terzi gestori che, su apposito incarico, provvedono a versarne le quote, tramite modello F24, direttamente allo Stato »; b) il comma 25 è sostituito dal seguente: « 25. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 67 e dal capo IV del libro II del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 629, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o del patrimonio da persone fisiche che risultano condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l’imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati ».
2. Non possono concorrere all’assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi, concorsi pronostici e scommesse le società che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse previste dalla legge italiana o da quella dello Stato in cui sono stabiliti.
3. Ai fini delle certificazioni e degli accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dall’articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e dall’articolo 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai trust e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici di dichiarare l’identità del soggetto mandante nonché alle società controllanti di dichiarare l’identità degli amministratori. È vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, trust o fondi che non dichiarino l’identità del soggetto mandante o l’identità degli amministratori dell’eventuale società controllante. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società concessionarie e le società per le quali è in corso l’ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, a richiesta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’elenco degli amministratori della società controllante, nonché l’elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi. Per i fondi l’obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al 5 per cento del relativo patrimonio.
4. Ai fini di garantire la trasparenza e il controllo del mercato dei giochi e delle obbligazioni che ne conseguono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge possono partecipare a gare per nuove concessioni o per il rinnovo di quelle in vigore le società che siano costituite in forma di società per azioni. Per le concessioni in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo ai concessionari che abbiano una diversa e più semplificata forma giuridica societaria di trasformarsi in società per azioni entro un anno dalla medesima data, pena la decadenza della concessione, ovvero l’esclusione dalle nuove gare o dai rinnovi.
Art. 14. (Concessionari di giochi pubblici che sostengono spese per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati aventi regimi fiscali privilegiati)
1. A pena della revoca della concessione e ferma restando ogni altra disposizione ai fini fiscali o amministrativi, i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi dell’articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o che pagano dividendi a tali società, forniscono la prova che le imprese estere sono realmente esistenti, che svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
2. All’articolo 1, comma 78, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai numeri 1) e 2), dopo le parole: « Spazio economico europeo » sono inserite le seguenti: « non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »; b) al numero 6) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « non incluso nelle liste degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».
Art. 15. (Controlli sui requisiti per le concessioni di soggetti con domicilio, sede o comunque stabiliti in Paesi esteri)
1. Con riferimento ai controlli relativi ai requisiti previsti per l’accesso alle concessioni in materia di gioco pubblico ovvero per il mantenimento dei requisiti stessi da parte di soggetti con domicilio, sede o comunque stabiliti in Paesi esteri, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli si avvale: a) degli ordinari canali di polizia e diplomatici, per il controllo dei requisiti in materia di antimafia e di quelli concernenti i precedenti penali e i carichi pendenti; b) degli ordinari canali di polizia e diplomatici o, in mancanza, di primarie società di revisione, scelte con procedure ad evidenza pubblica, per il controllo dei requisiti di natura economica e finanziaria.
Art. 16. (Sanzioni penali per omessa dichiarazione ed evasione tributaria per gli operatori eser-centi attività di gioco)
1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 4 è inserito il seguente: « ART. 4-bis. – (Sanzioni penali in materia di giochi pubblici). – 1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di gioco pubblico, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l’imposta unica sulle scommesse o il prelievo erariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a una delle singole imposte, a euro 50.000 per anno »; b) all’articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1.-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti e alle società concessionarie, esercenti e gestori nel settore dei giochi con vincite in denaro, nei casi di violazione degli obblighi di legge concernenti il mancato collegamento degli apparecchi di gioco alle reti telematiche e alla rete della società Sogei Spa, ai fini della trasmissione dati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’applicazione del prelievo erariale unico, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ». 17. (Modifiche di sanzioni e ammende per il gioco d’azzardo, il gioco illegale e il gioco irregolare) 1. L’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: « ART. 4. – (Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa). – 1. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero con autorizzazione o licenza inefficace, è punito con la reclusione da due e cinque anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddetta autorizzazione o licenza, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero.
2. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come inter- mediario di terzi, in mancanza della prescritta concessione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo di concessione, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero.
3. Gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 procedono all’immediata chiusura dell’esercizio e comunque al sequestro delle attrezzature destinate all’esercizio dell’attività di scommessa. In caso di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 le attrezzature sono confiscate.
4. Chiunque esercita abusivamente l’or- ganizzazione del gioco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario è punito con la reclusione da due a cinque anni. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da due a cinque anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 500 a 5.000 euro.
5. Chiunque partecipa a concorsi, giochi o scommesse di cui ai commi 1, 2 e 4, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai medesimi commi, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 100 a 1.000 euro. Se la partecipazione avviene a distanza in siti internet non autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli la pena dell’arresto è raddoppiata e l’ammenda non può essere inferiore a 800 euro ». 2. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce, importa, distribuisce o installa in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei medesimi commi e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi o sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro; b) chiunque consente l’installazione da parte di altri, tollera, facilita o comunque consente l’uso in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli e associazioni di qualsiasi specie, di apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei medesimi commi e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi o sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell’esercizio aperto al pubblico da trenta a sessanta giorni; c) la sanzione di cui alla lettera b) si applica altresì nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; d) chiunque produce, importa, distribuisce o installa in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7, con funzionamento "a rulli" o che prevedono l’accumulo di crediti o con funzionamento a led luminosi o che riproducono il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali o attivabili mediante l’inserimento di moneta o banconote o che consentono vincite in denaro o in beni diversi da quelli di cui al comma 7 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro; in tali casi, si applicano lo stesso regime impositivo e amministrativo nonché le norme tributarie in materia di controlli, accertamento, sanzioni e responsabilità previsti per gli apparecchi e congegni di cui al comma 6; e) chiunque consente l’installazione da parte di altri, tollera, facilita e comunque consente l’uso in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato di apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7, con funzionamento “a rulli” o che prevedono l’accumulo di crediti o con funzionamento a led luminosi o che riproducono il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali o attivabili mediante l’inserimento di moneta o banconote o che consentono vincite in denaro o in beni diversi da quelli di cui al comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell’esercizio aperto al pubblico da trenta a sessanta giorni; in tali casi, si applicano lo stesso regime impositivo e amministrativo nonché le norme tributarie in materia di controlli, accertamento, sanzioni e responsabilità previsti per gli apparecchi e congegni di cui al comma 6; f) nel caso di violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) commesse nell’arco di un triennio è disposta la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un periodo da sei mesi a un anno, dell’autore della violazione e del soggetto solidalmente responsabile ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ove intervengano gli estremi per disporre la seconda sospensione dall’elenco, la cancellazione dall’elenco ha carattere definitivo e per i titolari di concessione la stessa è revocata; g) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio ».
Art. 18. (Divieto di trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali)
1. In coerenza con i princìpi stabiliti dall’articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare e illegale, l’evasione fiscale, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, nonché gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a bloccare i trasferimenti di denaro da chiunque disposti a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione, alle società emittenti carte di credito, nonché agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 300.000 a euro 1.500.000 per ciascuna violazione accertata.
3. Con uno o più provvedimenti del Capo del Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
Art. 19. (Modifica all’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di concessioni e licenze per le attività di giochi e scommesse)
1. All’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « 1-bis. La licenza può essere concessa altresì ai soggetti di cui al comma 1 che gestiscono per conto di terzi con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizione si applica agli intermediari di società anonime ovvero con sede ubicata all’estero. 1-ter. Con regolamento da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, è individuata la documentazione che l’intermediario operante sul territorio nazionale ha l’obbligo di produrre all’organo di pubblica sicurezza. 1-quater. La disposizione del comma 1-bis si applica anche alle società con sede all’estero operanti senza intermediari nel territorio italiano ».
2. All’articolo 2, comma 2-ter, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché previa verifica di compatibilità urbanistica da parte del comune territorialmente competente ». Art. 20. (Modifiche al codice penale) 1. Dopo il titolo XIII del libro secondo del codice penale è aggiunto il seguente: « TITOLO XIII-bis. DEI DELITTI CONCERNENTI I GIOCHI D’AZZARDO Art. 649-ter. – (Esercizio di giochi d’azzardo). – Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 206. Chiunque, al di fuori dalle ipotesi di concorso nel reato di cui al primo comma, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tollera o comunque consente un gioco d’azzardo è punito con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda non inferiore a euro 206.
Art. 649-quater. – (Circostanze aggravanti) – Le pene per i reati previsti dall’articolo 649-ter sono raddoppiate: a) se il colpevole ha istituito o tenuto una sala da gioco; b) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio; c) se nel gioco sono impegnate poste rilevanti; d) se fra coloro che partecipano al gioco vi sono persone minori degli anni diciotto.
Art. 649-quinquies. – (Partecipazione a giochi d’azzardo) – Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere concorso nel delitto previsto dall’articolo 649-ter, è colto mentre prende parte al gioco d’azzardo, è punito con la multa fino a euro 2.000. La pena è aumentata: a) nel caso di sorpresa in una sala da gioco o in un pubblico esercizio; b) per coloro che hanno impegnato nel gioco poste rilevanti.
Art. 649-sexies. – (Definizioni di gioco d’azzardo e sale da gioco) – Agli effetti del presente titolo: a) sono definiti “giochi d’azzardo” i giochi nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria; b) sono definiti “sale da gioco” i luoghi di convegno destinati al gioco d’azzardo, anche se privati e anche se lo scopo del gioco è sotto qualsiasi forma dissimulato.
Art. 649-septies. – (Misura di sicurezza) – È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel gioco d’azzardo e degli arnesi od oggetti ad esso destinati ». 2. Gli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale sono abrogati.